Il giudice che ritiene di non ascoltare il minore deve dare specifica motivazione

Una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione torna a far discutere sulla questione se debba essere sentito o meno un minorenne, nel caso trattato infra-dodicenne, nel giudizio di separazione personale dei coniugi.

Martedi 29 Maggio 2018

La giurisprudenza di legittimità sul punto pare propendere per l’ascolto del minore quale adempimento previsto a pena di nullità nel caso si dovesse addirittura procedere a provvedimenti che lo riguardino.

Il Giudice può, tuttavia, qualora ritenga l’ascolto in contrasto con l’interesse del minore o superfluo, procedere a non ascoltarlo dandone una motivazione specifica e articolata sul punto.
L’ordinanza della Cassazione n. 12957 del 24/05/2018, sezione I civile, definisce l’ascolto come “..una relazione tendenzialmente diretta fra il giudice e il minore che dà spazio, all’interno del processo, alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda”.
Partendo da tale assunto i Giudici di legittimità ritengono che debba essere motivata la decisione di non disporre l’ascolto del minore in un giudizio di separazione e che debba essere indicata la ragione del perché si ritenga un minore infra-dodicenne non capace di discernimento.
Viene, altresì, chiarito come il Giudicante nel caso venga ascoltato un minore può disattendere le dichiarazioni di volontà espresse ma è tenuto comunque a motivare la propria decisione.

Nella fattispecie presa in esame dagli Ermellini, ravvisata la necessità di dovere preservare nelle separazioni il diritto fondamentale di sorellanza e fratellanza, viene stabilito che fratelli e sorelle debbano essere collocati presso lo stesso genitore, se non vi è una impedimento o difficoltà in concreto di tale collocamento al loro interesse.

Allegato:

Cassazione civile Sez. I Ordinanza n. 12957 del 24/05/2018

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