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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Presidente -
Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Famagosta 2, presso l'avv. Eugenio Mete che la rappresenta e difende, in virtù di mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
nei confronti di:
Su.Vi., elettivamente domiciliato in Roma, circonvallazione Trionfale 145, presso l'avv. Stefano Colella dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del controricorso (fax n. 06/39731068, p.e.c. stefanocolella(at)ordineavvocatiroma.orq);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1978/2016 della Corte di appello di Roma, emessa il 16 marzo 2016 e depositata il 25 marzo 2016, n. R.G. 6218/2013;
letta la requisitoria del P.G. in persona del cons. Francesca Ceroni;
sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Giacinto Bisogni.
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Roma, nel giudizio di separazione fra i coniugi S.F. e Su.Vi. ha emesso sentenza n. 20755/2013 con la quale ha respinto le reciproche domande di addebito, ha affidato la figlia E.S., nata il (OMISSIS) ai servizi sociali, ha disposto la sua residenza prevalente presso il padre regolando la frequentazione con la madre e ponendo a carico di quest'ultima un contributo mensile al mantenimento della figlia di 300 Euro oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale ha inoltre condannato la S. ex art. 709 ter c.p.c., al pagamento di 1.000 Euro in favore della Cassa Ammende e ha ammonito i genitori a tenere comportamenti di maggiore cooperazione nell'interesse della minore.
2. La sentenza è stata appellata da entrambi i coniugi che hanno insistito nelle reciproche domande di addebito della separazione. La S. ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia con fissazione della sua residenza principale presso di sè e imposizione al Su. di un contributo mensile al mantenimento della figlia, pari a 1.000 Euro oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha chiesto infine la revoca della sanzione irrogata ex art. 709 ter c.p.c.. Il Su. ha chiesto l'elevazione a 580 Euro del contributo mensile al mantenimento della figlia a carico della S. e la sua condanna alla restituzione di quanto corrisposto durante il giudizio di primo grado a titolo di assegno di mantenimento poi revocato. Ha proposto domanda di condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. ...
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