Incapacità naturale del destinatario di un atto e interruzione della prescrizione

Martedi 29 Maggio 2018

Con l’ordinanza n. 12658/2018 pubblicata il 23 maggio scorso, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla validità o meno, ai fini dell’interruzione della prescrizione, della notifica di un atto ad un soggetto che si trova nello status giuridico di incapacità naturale, affermando il seguente principio di diritto: “l’atto interruttivo della prescrizione produce i suoi effetti anche quando il destinatario sia un incapace naturale, a condizione che gli pervenga nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Articolo 1341 codice civile: Efficacia degli atti unilaterali

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Articolo 1342 codice civile: Presunzione di conoscenza

La proposta, l' accettazione , la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour nasce dall’opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dall’amministratore di sostegno di un soggetto al quale l’agente della riscossione aveva notificato un intimazione di pagamento a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada.

Al momento della notifica del suddetto atto di intimazione, il soggetto intimato era ricoverato in ospedale in stato di coma a causa di un infortunio e quindi si trovava in uno stato di incapacità naturale. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione ed il gravame proposto dall’Agente della riscossione avverso la sentenza di prime cure veniva rigettato. Secondo il Tribunale, l’avviso di ricevimento relativo alla notifica dell’atto di intimazione eseguita a mezzo di raccomandata a.r. era stato sottoscritto con firma illeggibile, non conteneva le generalità della persona che lo aveva firmato e l’intimato al momento della notifica, essendo in stato di coma, si trovava, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione dell’atto interruttivo della prescrizione.

Pertanto, il Tribunale dichiarò estinto per prescrizione il diritto azionato dall’Agente della Riscossione con l’atto di intimazione di pagamento in quanto l’unico atto interruttivo, rappresentato da un “preavviso di fermo amministrativo” era stato notificato al domicilio del debitore mentre questi si trovava in uno stato di incapacità naturale, essendo affetto della grave malattia che gli aveva impedito la conoscenza e di conseguenza anche l’effetto interruttivo della prescrizione. Avverso la sentenza pronunciata dal giudice del gravame, l’agente della riscossione proponeva ricorso per Cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione degli articoli 2700 c.c; 26 d.P.R. 29/09/1973 n. 602; 32, 33 e 39 d.m. 9/4/2001. Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva, erroneamente, dichiarato, la prescrizione del diritto azionato in quanto la stessa era stata interrotta dal “preavviso di fermo” notificato al domicilio del debitore a mezzo raccomandata e l’avviso di ricevimento era stato sottoscritto da una persona rinvenuta dal postino al domicilio del destinatario. Pertanto si doveva presumere residente in loco fino a querela di falso, essendo irrilevante il fatto che il nome e la firma del soggetto che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento erano illeggibili.

LA DECISIONE: I Giudici di legittimità, con la decisione in commento, in applicazione del suddetto principio di diritto, hanno accolto il motivo del ricorso, evidenziando che:

  1. Non sussistendo nella notifica degli atti di accertamento a mezzo del servizio postale l’obbligo di redazione della relazione di notificazione, la stessa è valida anche nel caso in cui nell’avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato e la sottoscrizione è inintelligibile (Cass. Sez. 5, sentenza n. 11708 del 27/05/2011, Cass., Sez 5, sentenza n. 6395 del 19/03/2014, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20918 del 17/10/2016);

  2. L’atto interruttivo della prescrizione è un atto unilaterale recettizio e pertanto produce i suoi effetti a prescindere dall’eventuale stato di incapacità naturale del soggetto a cui è rivolto;

  3. Ai fini della produzione dell’effettivo interruttivo della prescrizione non è rilevante la conoscenza effettiva dell’atto da parte del debitore destinatario, ma la sola conoscenza legale, prodottasi in conformità delle previsioni di cui agli articoli 1334 e 1335 codice civile (Cass.Sez. 6-3, Ordinanza n. 12480 del 21/05/2013, Cass. Sez. 1, sentenza n. 21595 del 03/12/2012);

Pertanto, secondo gli Ermellini:

  1. Se si dovesse attribuire, ai fini dell’interruzione della prescrizione, rilevanza alla conoscenza effettiva dell’atto e non alla sola conoscenza legale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1334 e 1335 c.c., si perverrebbe all’assurdo che il creditore sarebbe impossibilitato ad interrompere la prescrizione per tutto il tempo in cui il debitore si trovi in un stato di incapacità naturale e non abbia un rappresentante, il che a sua volta, finirebbe per far dipendere l’estinzione del diritto non dall’inerzia del creditore, ma da un fatto del tutto estraneo alla sua volontà;

  2. Per principio generale, l’incapacità del destinatario di un atto è presa in considerazione dalla legge tutte le volte in cui dalla notifica inizi a decorrere un termine dal cui inutile spirare il destinatario riceverebbe un pregiudizio, mentre non vi è l’esigenza di tutelarlo contro il rischio di decadenza incolpevole nel caso della notifica di un atto interruttivo della prescrizione.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 12658 del 23/05/2018

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