Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 12658 del 23/05/2018

Martedi 29 Maggio 2018

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana - Presidente -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9882/2016 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., (già SERIT SICILIA S.P.A.) C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n.180, presso lo studio dell'avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE PAVONE;

- ricorrente -

contro

A.C., nella qualità di amministratore di sostegno di M.P.A., C.R., N.V., PREFETTURA DI MESSINA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, MINISTERO DELL'INTERNO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 715/2015 del TRIBUNALE di PALMI, depositata il 20/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Svolgimento del processo

1. Il 27.7.2011 la Serit Sicilia s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.; d'ora innanzi, per brevità, "la (OMISSIS)"), nella veste di agente per la riscossione, notificò a M.P.A. intimazione di pagamento di Euro 1.453,83, a titolo di sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada.

Il 3.8.2011 A.C., dichiarando di agire quale amministratore di sostegno di M.P.A. ed in rappresentanza di questi, propose opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Taurianova avverso la suddetta intimazione.

Con sentenza 29.5.2013 n. 241 il Giudice di pace accolse l'opposizione, dichiarando prescritto il diritto.

La sentenza fu appellata dalla (OMISSIS).

2. Con sentenza 20.10.2015 n. 715 il Tribunale di Palmi, quale giudice dell'appello, rigettò il gravame.

Il Tribunale, modificando la motivazione del Giudice di pace, ritenne che: ...

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