Buoni fruttiferi postali: la normativa europea

Avv. Giuliano Gallotta.

Il tema dei Buoni Fruttiferi Postali (BFP) si colloca, oggi, al centro di una questione di possibile rilievo eurounitario con riferimento alla corretta applicazione della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali scorrette e, più in generale, al principio di effettività della tutela dei consumatori.

Lunedi 23 Marzo 2026

La vicenda trae origine da una segnalazione alla Commissione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE, nella quale si prospetta una possibile violazione del diritto dell’Unione da parte della Repubblica italiana, alla luce dell’assetto normativo e giurisprudenziale che si è ultimamente consolidato in materia.

Il punto di partenza è rappresentato dalle modalità di collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali da parte di Poste Italiane S.p.A., strumenti di raccolta del risparmio emessi per conto dello Stato e tradizionalmente destinati al pubblico dei piccoli risparmiatori.

In tale contesto, assume rilievo centrale la mancata consegna, al momento della sottoscrizione, del Foglio Informazioni Analitiche (F.I.A.), documento previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 19 dicembre 2000 e contenente tutte le informazioni essenziali relative alla durata del titolo, alle

modalità di rimborso e, soprattutto, ai termini di prescrizione. Proprio tale omissione ha impedito, in concreto, a una pluralità di risparmiatori, di poter acquisire piena consapevolezza del termine entro cui esercitare il diritto al rimborso del capitale investito e dei relativi interessi, con la conseguenza che molti di essi sono incorsi nella prescrizione del titolo, perdendo integralmente le somme spettanti.

La rilevanza della questione era stata formalmente riconosciuta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, con provvedimento n. 30346 del 18 ottobre 2022 (procedimento PS11287 – “Poste – Buoni Fruttiferi”), aveva accertato la sussistenza di pratiche commerciali scorrette nella gestione informativa dei BFP, irrogando a Poste Italiane una sanzione amministrativa di 1.400.000 euro. L’Autorità aveva evidenziato come, da un lato, in fase di collocamento, siano state omesse o formulate in modo ambiguo e decettivo le informazioni relative alla scadenza e alla prescrizione dei titoli e alle conseguenze giuridiche derivanti dal loro decorso; dall’altro, come non siano state adottate misure idonee ad avvisare i titolari di buoni prossimi alla prescrizione, nonostante la società fosse pienamente consapevole del fenomeno, anche alla luce dell’elevato numero di reclami ricevuti. Tale omissione informativa appare ancor più significativa se si considera la piena capacità organizzativa e comunicativa del professionista. Poste Italiane, infatti, dispone di strumenti capillari per raggiungere la propria clientela e ha storicamente investito ingenti risorse in campagne pubblicitarie volte alla promozione del proprio brand e dei propri prodotti finanziari, con una presenza diffusa su tutti iprincipali mezzi di comunicazione.

Nonostante ciò, non risulta essere stata realizzata alcuna campagna informativa analoga per avvertire i risparmiatori dell’imminente scadenza dei termini di prescrizione e delle gravi conseguenze patrimoniali connesse al mancato rimborso. Ne deriva che l’omissione non appare riconducibile a un’impossibilità tecnica o organizzativa, ma piuttosto a una carenza strutturale nella gestione dell’informazione dovuta ai consumatori.

Il provvedimento dell’Autorità era stato successivamente confermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (vedasi la sentenza n.15916/2025), che ha ribadito la natura di pratiche commerciali scorrette delle condotte accertate.

Tuttavia, sul piano civilistico, la questione ha assunto un esito profondamente diverso. Difatti, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3686 del 18 febbraio 2026, intervenendo per risolvere i contrasti giurisprudenziali formatisi nei giudizi di merito, ha escluso la configurabilità di un diritto al risarcimento in favore dei risparmiatori pur riconoscendo una negligenza nella mancata consegna del F.I.A.

Secondo la Suprema Corte, il risparmiatore avrebbe comunque dovuto attivarsi autonomamente per acquisire le informazioni relative al regime giuridico dei Buoni Fruttiferi Postali, inclusi i termini di prescrizione, mediante la consultazione della Gazzetta Ufficiale o attraverso richieste di chiarimenti presso gli sportelli del professionista.

È proprio questo passaggio a sollevare le principali criticità sotto il profilo del diritto dell’Unione: una simile impostazione, infatti, determina un evidente spostamento dell’onere informativo dal professionista al consumatore, finendo per attribuire a quest’ultimo l’obbligo di ricercare autonomamente informazioni che, secondo la disciplina europea sulle pratiche commerciali scorrette, devono essere fornite in modo chiaro, completo e tempestivo dal professionista al momento della decisione economica.

Tale conclusione appare ancor più problematica se si considera la fisiologica asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra le parti. Si tratta, infatti, di strumenti destinati prevalentemente a piccoli risparmiatori i quali non dispongono né delle competenze tecniche, né degli strumenti necessari per individuare autonomamente condizioni giuridiche complesse come i termini di prescrizione. Pretendere, dunque, che il consumatore medio consulti la Gazzetta Ufficiale o si attivi presso gli sportelli equivale, di fatto, a ribaltare su di lui un obbligo informativo che il diritto dell’Unione pone chiaramente a carico del professionista con il conseguente effetto di svuotare di contenuto sostanziale la tutela prevista dalla Direttiva 2005/29/CE.

A fronte di una pratica commerciale scorretta e definitivamente accertata, il risparmiatore non dispone di alcun rimedio effettivo idoneo a ristabilire la propria posizione patrimoniale, con la conseguenza che la tutela si riduce a una mera sanzione amministrativa priva di incidenza concreta sui diritti deidanneggiati.

In tale contesto si inserisce un ulteriore profilo di particolare interesse operativo per gli avvocati che patrocinano giudizi pendenti in materia di risarcimento dei danni da BFP prescritti. La questione della compatibilità dell’interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione con il diritto dell’Unione europea, infatti, appare tutt’altro che priva di margini di dubbio e si presterebbe a essere sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia mediante possibili richieste ai giudizi nazionali di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE: infatti, nei giudizi in corso, le parti potrebbero dunque sollecitare il giudice nazionale a disporre tale rinvio, evidenziando come l’interpretazione del diritto dell’Unione –in particolare della Direttiva 2005/29/CE, letta alla luce del principio di effettività e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali – sia decisiva ai fini della definizione della controversia. La pronuncia della Corte di Giustizia, oltre a incidere direttamente sul singolo giudizio, sarebbe idonea a orientare in modo uniforme tutte le controversie analoghe pendenti, contribuendo a superare l’attuale assetto interpretativo e a chiarire se sia conforme al diritto eurounitario escludere qualsiasi rimedio risarcitorio in presenza di una pratica commerciale qualificata come scorretta.

Una simile iniziativa processuale appare tanto più rilevante ove si consideri che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, i giudici nazionali sono tenuti a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e, in presenza di dubbi interpretativi rilevanti, a fare ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale quale meccanismo di cooperazione tra giudici nazionali e giudice europeo.

La giurisprudenza europea, com’è noto, è da sempre stata costante nell’affermare la necessità di una protezione effettiva della parte debole del rapporto contrattuale, come emerge, tra le altre, dalle note sentenze Océano Grupo Editorial e Pannon GSM; inoltre, la Corte ha chiarito che la responsabilità dello Stato membro può configurarsi anche quando la violazione del diritto dell’Unione derivi dall’interpretazione fornita da un giudice nazionale di ultima istanza, secondo i principi affermati nella sentenza Köbler, così come nei precedenti Francovich e Brasserie du Pêcheur in tema di responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione.

Nel caso in esame tali principi assumono particolare rilevanza, anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che impone agli Stati membri di garantire rimedi giurisdizionali effettivi.

La questione, inoltre, non appare circoscritta a singole controversie, ma presenta un carattere sistemico. Essa deriva, infatti, dalle modalità strutturali di collocamento dei Buoni Fruttiferi Postali e continua a coinvolgere una pluralità indeterminata di risparmiatori italiani.

A ciò si aggiunga un ulteriore profilo di criticità: la prescrizione dei BFP comporta il definitivo trasferimento delle somme non riscosse nella disponibilità dello Stato emittente: ebbene, in presenza di una pratica commerciale scorretta, accertata proprio in relazione all’omessa informazione sui termini di prescrizione, tale meccanismo rischia di tradursi in un indebito vantaggio patrimoniale per il soggetto pubblico coinvolto nel sistema, sollevando dubbi di compatibilità con i principi di leale cooperazione e di effettività della tutela dei consumatori.

Alla luce di tali considerazioni, la questione è stata sottoposta all’attenzione della Commissione Europea affinché valuti la compatibilità dell’assetto normativo e giurisprudenziale italiano con la Direttiva 2005/29/CE e con i principi generali del diritto dell’Unione, all’uopo accertando l’eventuale violazione degli obblighi derivanti dal diritto europeo con l’avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Tra le possibili misure correttive proposte in sede di reclamo, preventive alla prefata procedura d’infrazione, è stata segnalata l’adozione di strumenti idonei a garantire un effettivo ristoro dei risparmiatori coinvolti, anche attraverso interventi straordinari di carattere generale, eventualmente da realizzarsi mediante forme di coordinamento tra Governo e Associazioni dei consumatori.

In definitiva, a fronte dell’accertamento dell’illecito non vi è una tutela effettiva del consumatore-risparmiatore. Ed è proprio questa frattura tra accertamento e rimedio che rischia di porsi in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea.

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