La Cassazione chiude il fronte del contenzioso sui buoni postali fruttiferi prescritti: nessun risarcimento per la mancata consegna del FIA
| Mercoledi 25 Febbraio 2026 |
Con l'ordinanza n. 3791/2026, depositata il 19 febbraio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha definito in modo netto una delle questioni più dibattute negli ultimi anni nei tribunali italiani: quella relativa alla responsabilità di Poste Italiane per la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (FIA) ai sottoscrittori di buoni postali fruttiferi il cui diritto al rimborso sia nel frattempo caduto in prescrizione.
La vicenda trae origine dall'acquisto, nel febbraio 2001, di quattro buoni fruttiferi postali serie AA1 da parte di tre risparmiatori salentini. Scaduto il termine decennale di prescrizione senza che i titolari avessero richiesto il rimborso, Poste Italiane ha opposto l'estinzione del diritto.
I risparmiatori hanno allora agito in giudizio non per ottenere il rimborso — ormai precluso — bensì per il risarcimento del danno, sostenendo che la prescrizione fosse maturata a causa dell'inadempimento di Poste Italiane all'obbligo di consegnare loro il FIA, documento che avrebbe reso edotti della scadenza del titolo. Sia il Giudice di Pace sia il Tribunale di Lecce avevano dato ragione ai risparmiatori.
La Corte ha accolto il ricorso di Poste Italiane e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria. Il ragionamento si fonda su tre pilastri.
In primo luogo, la disciplina dei buoni postali fruttiferi — compresa la durata, la scadenza e il dies a quo della prescrizione — è contenuta nei decreti ministeriali istitutivi delle singole serie, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Tali decreti integrano automaticamente il contenuto del titolo ai sensi dell'art. 1339 c.c. e sono soggetti a presunzione assoluta di conoscenza: il risparmiatore è pertanto considerato già a conoscenza di tali elementi per il solo fatto della pubblicazione, indipendentemente dalla consegna del FIA.
In secondo luogo, anche volendo ipotizzare un inadempimento di Poste Italiane, non sussiste il nesso causale tra tale inadempimento e il danno lamentato. Le informazioni che si assumono omesse erano già conoscibili consultando la Gazzetta Ufficiale, sicché la mancata consegna del FIA avrebbe reso al più più difficoltosa, ma non impossibile, la conoscenza della scadenza del buono.
In terzo luogo, sul piano del diritto della prescrizione, la Corte ribadisce che l'istituto opera oggettivamente per il solo fatto dell'inerzia del creditore, senza che assumano rilevanza gli ostacoli soggettivi frapposti dal debitore, salvo che si tratti di comportamento doloso di occultamento del debito (art. 2941, n. 8, c.c.). Una condotta colposa del debitore — quale la mancata consegna di un documento informativo — non può dunque né sospendere la prescrizione né fondare una pretesa risarcitoria avente ad oggetto il valore del diritto ormai estinto.
La pronuncia enuncia due principi destinati a valere come orientamento generale.
Il primo afferma che l'inadempimento colposo del debitore a obblighi contrattuali, pur avendo costituito un ostacolo di fatto all'esercizio tempestivo del diritto, non è configurabile come fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria avente ad oggetto il diritto non esercitato entro il termine di prescrizione.
Il secondo afferma specificamente che, in materia di buoni postali fruttiferi, la mancata consegna del FIA da parte di Poste Italiane non determina l'insorgere di alcun diritto risarcitorio in favore del sottoscrittore che lamenti di essere incorso nella prescrizione per ignoranza della scadenza del titolo.
La sentenza si pone in linea con un filone giurisprudenziale di legittimità già consolidato — richiamando tra l'altro le pronunce delle Sezioni Unite n. 3963/2019 e le successive conformi — e chiude definitivamente lo spazio per le azioni risarcitorie fondate sul solo mancato rilascio del FIA. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della precedente eterogeneità delle soluzioni adottate dai giudici di merito e dell'assenza di specifici precedenti di legittimità sul punto.