Riforma Cartabia: il nuovo ricorso europeo

La Riforma Cartabia ha introdotto nel Codice di rito l’art 628-bis CPP, che costituisce un nuovo strumento d’impugnazione, definito “Richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali”.

Mercoledi 25 Febbraio 2026

Normativa

La norma prevede che:

  1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di Cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione- ne da parte dello Stato.
  2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.
  3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilità.
  4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la Corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635.
  5. Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di Cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente.
  6. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.
  7. a prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di Cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.
  8. Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1,4,5,6 e 7 dell'articolo 344 bis e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128.
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell'imputato di partecipare al processo.

Pertanto, tale ricorso costituisce un mezzo di impugnazione autonomo e straordinario, volto a consentire l’adeguamento post-iudicatum dell’Ordinamento interno a seguito delle decisioni assunte dalla Corte EDU in relazione alla accertata violazione di diritti convenzionalmente protetti, come afferma la Dottrina a commento (v. E. Nasi, Il nuovo rimedio ex art. 628-bis CPP, in Riv. Sistema Penale 11 Feb 026).

La nuova norma, introdotta dal D. Lgs. 150/2022, consente al condannato di ottenere dalla Corte di Cassazione la revoca della sentenza o la riapertura del processo a seguito di un accertamento definitivo da parte della Corte Europea.

Ne costituiscono presupposti chiave dell'impugnazione ex art. 628-bis CPP:

  • Finalità: Adeguare l'Ordinamento italiano alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, rimuovendo gli effetti pregiudizievoli (n di un processo iniquo e non solo provvedendo ad indennizzare.

  • Oggetto: Si applica quando la Corte EDU accerta una violazione dei diritti convenzionali (difesa, contraddittorio, giusto processo) che ha influito sulla condanna definitiva

  • Procedura: La richiesta va presentata entro 90 giorni dalla decisione della Corte EDU. La Cassazione decide in camera di consiglio.

  • Effetti: Può portare alla rescissione del giudicato, alla riapertura del procedimento o altri provvedimenti necessari.

Questo strumento sostituisce di fatto l'ex "revisione europea" prevista dall’art.630 CPP, offrendo all’interessato un rimedio più rapido e specifico per le violazioni della normativa della CEDU.

Sul punto, occorre, tuttavia, sottolineare che, a fronte di una lacuna normativa a lungo ignorata dal Legislatore italiano, la questione dell’esecuzione delle decisioni della Corte di Strasburgo, in passato, era stata oggetto di accesi dibattiti dottrinali, nonché di incertezze interpretative e costanti interventi giurisprudenziali che hanno cercato di colmare il deficit dell’impianto legislativo in vigore.

Dopo l’introduzione della norma, sono intervenuti i primi ricorsi proposti in base alla nuova procedura e le prime pronunce della Suprema Corte, tra cui va annoverata la sentenza della Cass., Sez. III,18 giugno 2025 n. 27003, che costituisce una delle prime applicazioni dell’impugnazione, introdotta per dare esecuzione alle decisioni della Corte europea dei diritti dello uomo, in base all’obbligo di restitutio in integrum previsto dall’art. 46 della CEDU denominato “Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze”.

Il caso esaminato

Si trattava del caso di una ricorrente che dinanzi al Giudice di primo grado rispondeva del reato di cui all’art. 589 C.P. per un sinistro con esito mortale.

Nello specifico, all’imputata era addebitato di aver agito con negligenza, imprudenza e imperizia, lasciando incustodita una mandria di cavalli che, vagando su una strada comunale, avrebbero investito la persona offesa, poi deceduta a causa delle lesioni riportate.

A seguito dell’appello proposto dal Pubblico Ministero e dalla Parte civile avverso la sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, la Corte d’Appello riformava la decisione, condannando la ricorrente alla pena di un anno e sei mesi di reclusione nonché al risarcimento del danno a favore delle parti civili costituite.

In conseguenza, contro tale sentenza, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione per violazione di legge, poiché il Giudice dell’Appello aveva giudicato in base alle dichiarazioni testimoniali già presenti nel fascicolo, senza procedere nuovamente all’escussione dei testimoni, unica prova a carico dell’imputata.

Tuttavia, la Suprema Corte rigettava il ricorso, sostenendo la legittimità della mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale da parte della Corte d’Appello.

Una volta divenuta definitiva la decisione della Corte, la condannata ricorreva alla Corte EDU, denunciando la violazione dello art.6 CEDU lamentando che la “mera rilettura” delle deposizioni testimoniali già acquisite integrasse un “arbitrario ribaltamento” della sentenza di assoluzione in primo grado.

La Corte EDU accoglieva il ricorso sulla base del fatto che il Giudice di Appello non si era limitato “ad una nuova valutazione di elementi di natura meramente giuridica” ma aveva basato la propria affermazione di colpevolezza su un nuovo accertamento dei fatti, compiuto rivalutando la credibilità di alcuni testimoni, escussi unicamente durante il giudizio di primo grado e le cui dichiarazioni divenivano la prova centrale a carico dell’imputata ai fini della condanna.

Pertanto, la Corte Europea riteneva che, alla luce del diritto a un equo processo, la Corte d’Appello non potesse condannare l’imputata senza aver riesaminato i testimoni già escussi nel corso del primo giudiziosa base del principio di diritto in virtù del quale “è necessario sentire i testimoni di persona e valutarne la credibilità e che tale valutazione non può essere svolta tramite una semplice lettura del contenuto delle dichiarazioni […] riportate nei verbali delle audizioni”. (!!)

Va sottolineato che tale decisione rispecchiava una giurisprudenza ormai costante della Corte di Strasburgo a partire dal Caso Dan c/Moldavia, e consolidatasi in seguito.

In particolare, pur riconoscendo che nella Convenzione europea non vi è un’affermazione del principio di immediatezza e che lo stesso non può essere ricavato direttamente dal diritto al confronto sancito dall’.art. 6 §3, lett. d) CEDU, la Corte aveva più volte affermato che “coloro che hanno la responsabilità di decidere sulla colpevolezza o sull’innocenza di un imputato dovrebbero avere la possibilità di ascoltare i testimoni e valutarne la loro credibilità”. (sic!!)

In proposito, va pure segnalato che anche lo Stato italiano è stato destinatario di plurime pronunce di condanna per violazione dell’art. 6 CEDU, in una serie di casi caratterizzati dalla riforma di sentenze assolutorie di primo grado, emanate dalle Corti d’Appello sulla base della rivalutazione delle prove dichiarative già acquisite, senza riascoltare i testimoni.

Pertanto, anche, su impulso della giurisprudenza europea ed a seguito di alcune decisione della Cassazione, il Legislatore aveva già provveduto a conformarsi al dictum della Corte di Strasburgo, introducendo all’art. 603 CPP il nuovo comma 3-bis che sancisce la rinnovazione obbligatoria dell’istruzione dibattimentale in tutti i casi di appello del P.M. avverso una sentenza di proscioglimento “per motivi attinenti alla valutazione della c.d. prova dichiarativa”, la cui portata, evidentemente, era stata ignorata dalla CdA nel caso in questione. (!!)

Il nuovo ricorso europeo

In base alla nuova norma introdotta dalla Riforma Cartabia, una volta divenuta definitiva la sentenza europea, il ricorrente può ora rivolgersi alla Suprema Corte, proponendo un ricorso ex art. 628-bis CPP con cui richiede la revoca delle sentenze di appello e di legittimità e l’adozione di tutti i provvedimenti necessari al fine di eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione delle norme CEDU una volta che la stessa sia stata accertata dalla Corte di Strasburgo.

Pertanto, esso va configurato come un nuovo mezzo di impugnazione straordinario, autonomo e polivalente, di competenza della Corte di Cassazione, che legittima soltanto il condannato o il sottoposto ad una misura di sicurezza che abbia proposto ricorso alla Corte EDU e che sia stato accolto dai Giudici di Strasburgo con il riconoscimento della avvenuta violazione della CEDU da parte dello Stato.

Il ricorrente è tenuto, a pena di nullità, a depositare il ricorso presso la cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna, entro il termine di novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la pronuncia della Corte europea.

Il ricorso deve, altresì, contenere “l’indicazione delle ragioni specifiche” che fondano la richiesta di revocare la sentenza o il decreto penale di condanna, di disporre la richiesta di riapertura del processo ovvero di adozione di tutti i provvedimenti necessari per rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione della CEDU.

In effetti, il rimedio si caratterizza per la presenza di tre possibili epiloghi decisori: qualora non si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ovvero si “ritenga comunque superfluo il rinvio”, la Corte dispone la revoca del provvedimento; in caso contrario, trasmette gli atti al Giudice dell’esecuzione, oppure dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva quando si è verificata la violazione.

In primis, la Cassazione verifica l’ammissibilità della domanda e l’effettiva incidenza della violazione convenzionale sulla decisione di condanna.

Segue la verifica della sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità, ossia se il ricorso sia stato correttamente presentato entro il termine di novanta giorni presso la cancelleria della CdA che ha emanato la sentenza impugnata direttamente dall’interessato ovvero a mezzo di un difensore munito di procura speciale.

Per quanto concerne la tipologia della violazione accertata dai Giudici di Strasburgo, la Corte considera la richiesta ammissibile se concerne sia una violazione della CEDU di natura sostanziale sia processuale, accertando la “effettiva incidenza” della lesione nel caso in esame.

In tali casi, la Corte considera che si possa ritenere di essere in presenza di una “incidenza effettiva” solo nei casi di violazioni della Convenzione che abbiano avuto un “peso concreto nella decisione interna” posto che il presupposto per accogliere il ricorso proposto risulti non solo quando, in assenza della violazione convenzionale, l’esito del processo sarebbe stato opposto, ma anche quando “l’esito sarebbe stato più favorevole all’imputato”.

Dopo tale verifica, la Cassazione adotta i provvedimenti necessari per adempiere all’obbligo di restitutio in integrum previsto dalla norma innanzi richiamata della CEDU.

In tal senso, il Collegio dispone la revoca della sentenza di secondo grado nonché di quella emessa dalla Corte di Cassazione.

Inoltre, in qualità di giudice di legittimità, se la Corte si ritiene incompetente sulla necessità di rinnovare l’istruzione dibattimentale, essendosi verificata la violazione convenzionale nel grado di appello, dispone la riapertura del processo dinanzi al Giudice di tale grado, il quale è tenuto ad eseguire il principio enunciato dalla Corte EDU.

In relazione alla decisione di disporre la riapertura del processo, la norma prevede che la Suprema Corte sia. altresì, tenuta a indicare se e quali atti pregressi conservino efficacia e, pertanto, deve ritenersi che spetti alla stessa Corte individuare il vizio convenzionale rilevato dal Giudice europeo nella corrispondente violazione delle norme interne.

La decisione in commento

Nella decisione in esame, la Corte di Cassazione si é soffermata, in via preliminare, sul nuovo mezzo di impugnazione ripercorrendone la genesi e analizzando in sintesi il procedimento introdotto dal Legislatore ricordando che, in precedenza, l’introduzione del nuovo mezzo di impugnazione era stato auspicato più volte e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità avevano tentato di adattare alcuni rimedi processuali già previsti per garantire un’adeguata tutela alle vittime di violazioni alle norme convenzionali accertate dalla Corte EDU.

In particolare, la Cassazione era intervenuta prospettando di utilizzare gli strumenti della rimessione in termini ex art. 175 CPP ovvero del ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis CCP e dello incidente di esecuzione ex art. 670 CPP.

In seguito, la Corte Costituzionale, con una sentenza del 2011, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 630 CPP nella parte in cui la norma non contemplava l’esperibilità del rimedio della revisione nel caso in cui si rendesse necessaria la riapertura del processo per dare esecuzione a una sentenza della Corte di Strasburgo, introducendo così lo strumento della c.d. “revisione europea” che ha indotto il Legislatore ad prevedere uno specifico mezzo di impugnazione a cui si è posto rimedio con il D.lgs. 150/2022,istituendo il nuovo ricorso ex art. 628-bis CPP.

Sul punto, nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha ritenuto di condividere la valutazione espressa dalla Corte EDU, affermando che “la violazione accertata dalla Corte sovranazionale ha avuto una effettiva incidenza sulla definizione del giudizio. In particolare, la Cassazione considera che la rivalutazione delle dichiarazioni dei testimoni operata della Corte d’appello senza previa rinnovazione delle relative escussioni in dibattimento può aver “effettivamente inciso sulla completezza della ricostruzione” avvenuta nel giudizio d’Appello.

Inoltre, nel caso in esame, è possibile ritenere che la Corte abbia ravvisato il corrispondente vizio interno nel mancato rispetto della nuova ipotesi di rinnovazione automatica dell’istruzione dibattimentale, come previsto dall’art. 603 comma 3-bis CP, innanzi richiamato.

Infine, con riguardo al rimedio processuale scelto dalla Suprema Corte, si ritiene che lo stesso Collegio, a conferma del proprio orientamento precedente, abbia disposto la revoca della sentenza di merito e di quella di legittimità, in base al principio che la competenza a disporre la revoca spetti alla Corte stessa, atteso che la norma prevede che, “qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto o risulti comunque superfluo il rinvio, la Corte è tenuta ad assumere i provvedimenti necessari per rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione convenzionale, anche disponendo, ove necessario, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna”.

In caso contrario, la Corte potrebbe trasmettere gli atti al giudice dell’esecuzione, ovvero disporre la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione.

La Dottrina si è interrogata sulla questione della competenza a disporre la revoca della sentenza nel caso in cui fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto, poiché la norma lo prevede soltanto nell’ipotesi in cui il procedimento si esaurisca davanti alla Suprema Corte sebbene sia preferibile che sia la stessa Corte decidente a disporre la revoca del provvedimento di condanna dichiarato iniquo, principio ribadito nella sentenza, così consolidando il precedente orientamento e contribuendo, al contempo, a dirimere le incertezze interpretative derivanti da una formulazione normativa poco esaustiva.

In definitiva, il Collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso, riconoscendo l’entità della violazione già accertata in sede europea e disponendo la riapertura del processo.

Conclusioni

La decisione in oggetto ha contribuito a consolidare l’orientamento già espresso dalla stessa Corte sulla delicata scelta dell’epilogo decisorio più opportuno per assicurare un’idonea restitutio in integrum atteso che alla stessa Corte è affidato il gravoso onere di operare un bilanciamento tra il principio di intangibilità del giudicato interno e l’obbligo di dare esecuzione alle sentenze europee che accertino violazioni convenzionali.

Proprio per questo motivo, appare pienamente condivisibile la scelta del Legislatore di conferire tale compito alla Suprema Corte posto che nella pronuncia esaminata sembra aver correttamente svolto il compito assegnatogli, procedendo non solo ad un accurato vaglio di ammissibilità del ricorso, ma anche ad un’attenta verifica dell’entità e della tipologia di violazione subita dal ricorrente, cercando di individuare la soluzione più idonea per rimuoverla in conformità all’obbligo previsto dall’art.46 CEDU

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