Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non attribuisce al coniuge assegnatario un diritto opponibile ai terzi quando manca qualsiasi titolo originario che legittimi l'occupazione dell'immobile. Se il diritto del coniuge assegnatario deriva da chi era già privo di titolo, l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. è inammissibile.
| Lunedi 23 Marzo 2026 |
Mevia, proprietaria di un immobile, conveniva in giudizio Tizio chiedendone la condanna al rilascio, essendo questi privo di qualsiasi titolo legittimante l'occupazione.
In un precedente giudizio, il Tribunale aveva dichiarato la nullità sia del contratto di locazione verbale — per mancanza di forma scritta e mancata registrazione — sia del contratto preliminare di vendita, per assenza del prezzo. Sulla base di tale giudicato, il Tribunale condannava Tizio al rilascio dell'immobile e al pagamento di un'indennità di occupazione.
Nelle more del giudizio, il Tribunale omologava la separazione consensuale tra Tizio e Lucilla, con assegnazione a quest'ultima della casa coniugale — coincidente con l'immobile di Mevia. Lucilla, ritenendo pregiudicati i propri diritti dalla sentenza di condanna al rilascio pronunciata nei soli confronti di Tizio, aveva proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., chiedendo che fosse accertata l'inefficacia di tale pronuncia nei suoi confronti e il suo diritto a permanere nell'immobile.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo Lucilla non qualificabile come "terza" rispetto alla sentenza opposta e inapplicabile l'art. 404 c.p.c.
La Corte d'Appello di Messina conferma la sentenza di primo grado, rigettando l'appello di Lucilla. Le argomentazioni dell'appellante si fondavano su tre profili principali:
La Corte ha respinto ciascuno di tali argomenti ed ha precisato quanto segue:
Principio di diritto applicato
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è idoneo a fondare un'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. quando il coniuge assegnatario non vanta alcun diritto originario sull'immobile e il suo titolo di occupazione deriva da un soggetto — l'altro coniuge — che era già privo di qualsiasi legittimazione giuridica. In tale ipotesi, la condanna al rilascio è opponibile anche al terzo occupante, il cui preteso diritto risulta incompatibile con l'esecuzione del provvedimento.
La pronuncia si allinea all'indirizzo della Cassazione (Cass. n. 20053/2013) in materia di efficacia soggettiva della condanna al rilascio, estesa al terzo il cui titolo derivi da quello del condannato.
In senso parzialmente diverso, alcune pronunce della Suprema Corte hanno invece valorizzato la posizione del coniuge assegnatario rispetto al proprietario dell'immobile (favorevoli all'assegnatario), ma — come precisato dalla stessa Corte messinese — tali decisioni presuppongono l'esistenza di un valido titolo originario di occupazione, condizione del tutto assente nel caso di specie.