Giudizio di separazione o divorzio: inammissibili le domande di restituzione o rimborso di somme anticipate

Si segnala la sentenza n. 957 del 2 settembre 2022 con cui il Tribunale di Potenza ha ribadito il principio per cui non è ammissibile "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, ade esempio, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate.

Mercoledi 28 Settembre 2022

Il caso: Nell'ambito di un giudizio di divorzio tra Mevio e Tizia, quest'ultima chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma dell'assegnazione della casa familiare in suo favore, la fissazione del contributo di mantenimento per la figlia in Euro 650,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, la condanna dell'ex marito al rimborso della somma di Euro 4.724,85 quale quota delle spese universitarie non versata.

Il Tribunale, richiamata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata in corso di causa e dopo aver deciso in merito all'assegnazione della casa coniugale e all'assegno di mantenimento a carico di Mevio in favore della figlia non autosufficiente, conclude per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di rimborso di € 4.724,85 proposta dalla resistente Tizia, considerando che:

a) per orientamento consolidato della Suprema Corte, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi;

b) conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione coniugale, la divisione o la restituzione dei beni, il rimborso di somme anticipate o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima;

c) la trattazione, in una alla domanda di separazione o di divorzio, delle suddette domande, che richiedono un'istruttoria specifica e talora prolungata, risulta in contrasto con l'interesse - che non può ritenersi di natura esclusivamente privatistica (tanto che il legislatore ha previsto in sede di appello la loro trattazione e decisione con il rito camerale) - alla celere definizione non solo della questione inerente la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, ma anche delle delicate questioni relative all'affidamento, collocazione abitativa e mantenimento dei figli minori ed all'assegno per il coniuge, e dunque alla formazione del giudicato su tali questioni che, sia pure di natura atipica (c.d. "rebus sic stantibus"), tuttavia costituisce un punto fermo rispetto al quale sono allegabili soltanto le modifiche dello stato di fatto e i giustificati motivi che costituiscono il presupposto dei procedimenti disciplinati dagli artt. 710 c.p.c. e 9 comma 1 L. n. 898 del 1970.

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