Il Tribunale di Salerno con la sentenza n. 4654 del 18 novembre 2025 si occupa della regolamentazione delle spese straordinarie in favore dei figli di genitori separati e delle conseguenze sui rimborsi in caso di mancato accordo sulle spese.
| Lunedi 12 Gennaio 2026 |
Il caso: Tizio conveniva in giudizio la sua ex moglie, Mevia, chiedendo la condanna della stessa al rimborso in suo favore del 50% delle somme sborsate a titolo di spese straordinarie in favore dei figli, per un importo complessivo di Euro.6.582,44, nonché delle spese condominiali da egli anticipate, relativamente all'immobile assegnato a Mevia per Euro.3.021,75, ovvero della somma maggiore o minore risultante dall'istruttoria.
Mevia si costituiva eccependo nel merito il mancato preventivo accordo tra le parti delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli.
Il Tribunale, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, alla luce della giurisprudenza di legittimità ribadisce quanto segue:
a) la domanda del ricorrente di rimborso delle spese straordinarie sostenute, alla luce della documentazione prodotta, può ritenersi sufficientemente provata: agli atti risulta dimostrato il pagamento di spese mediche straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, di spese di istruzione, spese universitarie prevalentemente, e di esborsi legati alle attività sportive: nella specie, gli esborsi legati alla scuola e all'università risultano espressamente menzionati tra le spese straordinarie nel verbale di separazione consensuale tra coniugi, per cui il genitore che le ha anticipate potrebbe anche agire direttamente anche in via esecutiva per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro;
b) secondo la giurisprudenza prevalente, le spese per l'istruzione universitaria rientrano generalmente tra le spese straordinarie del figlio, in quanto sebbene non occasionali risulterebbero eccezionali per il loro "importo" che può variare; più in generale, le spese straordinarie richiedono un accertamento specifico e si caratterizzano per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, che esulano dall'ordinario regime di vita dei figli;
c) per quanto concerne, il mancato preventivo accordo tra le parti delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, lamentato dalla resistente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. nn. 16175/2015,2127/2016) è concorde nel ritenere che, pure in ipotesi di affidamento condiviso, ciò che rileva ai fini del rimborso delle spese straordinarie non è la condivisione preventiva della spesa, ma la valutazione dell'interesse della prole minorenne;
d) il principio che oggi trova applicazione è quello per cui anche nel caso di spese straordinarie che dovessero implicare decisioni di maggiore interesse per i figli, non è configurabile a carico del coniuge che vive con la prole un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, competendo al giudice verificare se la scelta adottata corrisponda o meno all'interesse del minore;
e) il mancato preventivo interpello del coniuge rispetto alle spese straordinarie può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta irripetibilità delle spese se effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia: il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ciò che viene in rilievo è la valutazione dell'interesse del figlio piuttosto che la condivisione della spesa, prende le mosse proprio da questa considerazione nell'interesse del minore;
f) non è necessaria, dunque, la preventiva concertazione tra coniugi se la spesa è effettuata nell'interesse del figlio, soprattutto nei casi in cui i genitori vivono un rapporto che non consente loro il raggiungimento agevole di un'intesa.