Spese straordinarie: per il rimborso necessario allegare i documenti

Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese mediche e scolastiche ordinarie per i figli costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice, ma solo a condizione che il genitore creditore possa fornire, allegata al precetto, idoena documentazione a riprova della effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità.

Giovedi 28 Agosto 2025

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22522 del 4 agosto 2025.

Il caso: Tizio proponeva opposizione all'esecuzione in relazione al precetto con cui Mevia gli aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 3.015,92, di cui € 2.834,44 a titolo di rimborso di spese straordinarie dalla stessa sostenute in favore delle figlie (più € 181,46 per spese di precetto), in forza delle statuizioni contenute nelle condizioni di separazione personale dei coniugi.

Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, mentre il tribunale, quale giudice di appello adito da Mevia, riformava la decisione del primo giudice, affermando di non condividere l’orientamento, fatto proprio dalla sentenza appellata, sulla necessità di allegare al precetto la documentazione attestante le spese sostenute, e ciò perché esse erano allegate e sufficientemente determinabili, non necessitando anche l’allegazione della documentazione a sostegno.

Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata, là dove ha ritenuto sufficiente che le spese fossero determinabili, reputando non necessaria l’allegazione della documentazione a sostegno.

Per il ricorrente tale tesi, in assenza di allegazione e documentazione delle spese sostenute dal genitore collocatario, esporrebbe illegittimamente il debitore a qualsiasi richiesta del creditore, senza potersi difendere, venendo a sopprimere la dialettica e il contributo che ciascun genitore può fornire in merito al dove, come e al quando delle spese, poiché si sarebbe in presenza di un decidente e di un mero pagatore.

Per la Cassazione il motivo è fondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) il decreto di omologa della separazione personale dei coniugi prevedeva due distinte tipologie di spese straordinarie, da sopportarsi da parte dei genitori nella pari misura del 50%, a seconda che richiedessero, o meno, un preventivo accordo:

- tra le spese richiedenti il preventivo accordo figurano quelle relative “al divertimento”, di talché almeno per la “spesa per festa di diciotto anni”, oltre che per le “spese varie” (per le quali il precetto indica gli importi di € 1.505,78 ed € 44,42), la doglianza relativa alla loro non debenza - in assenza, appunto, di preventivo accordo – avanzata da Tizio merita senz’altro accoglimento, essendo mancata quella concertazione tra i genitori che si poneva quale condizione di esigibilità, in forza dell’espressa previsione nel provvedimento del giudice che costituisce titolo esecutivo, del diritto a ripetere “pro quota” quanto pagato:

- analogamente, anche per le spese non necessitanti un preventivo accordo (in particolare, mediche e di istruzione), occorreva soddisfare un onere non di semplice “allegazione”, ma pure di “documentazione;

b) per orientamento costante e più rigorso, infatti, il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure «pro quota», le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d’individuazione dei bisogni del minore;

c) se è vero che la necessità di non munirsi di un ulteriore titolo esecutivo, in relazione a spese sanitarie e di istruzione, trova la sua ragion d’essere nel fatto che esse si pongono quali “eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi”, sicché si tratta, in definitiva, di “esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum”, proprio la circostanza che la loro esatta determinazione sia posticipata rispetto alla formazione del titolo impone che di essi sia offerta rigorosa documentazione;

d) resta, peraltro, fermo che la documentazione - sempre ove non risulti alcuna diversa specifica disposizione nel provvedimento o nell’accordo di separazione - non debba essere trascritta in precetto, ma solo allegata, oppure indicata come messa a disposizione della controparte per un immediato reperimento.

Da quanto soopra esposto discende il seguente principio di diritto: “la convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall’autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi, sia pure «pro quota», le spese sostenute dall’altro genitore, subordinatamente all’esistenza di un preventivo accordo relativo ad esse, nonché le spese mediche e scolastiche ordinarie, senza che sia in tal caso prevista alcuna preventiva concertazione, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l’accordo con l’altro genitore, ovvero, nel secondo caso, documentato l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, o, in alternativa, almeno messo a disposizione la documentazione necessaria”

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