Si segnala la sentenza n. 11/2022 Reg. Prov. Coll. del 3 settembre 2022 nella quale l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata in merito alle modalità di computo del periodo di sospensione feriale in relazione al termine lungo di impugnazione, scostandosi dall'interpretazione fornita dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con la sentenza la n. 428/2022.
Martedi 27 Settembre 2022 |
Il caso prende le mosse dal ricorso proposto da Tizio volto all’accertamento del diritto di essere assunto nei ruoli dell’Assessorato dei beni culturali della Regione Sicilia e alla condanna a provvedere alla relativa assunzione.
Il TAR, respingeva il ricorso; avverso la sentenza, pubblicata il 30 luglio 2021, l’originario ricorrente proponeva appello, che notificava il 2 marzo 2022.
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, rilevata d’ufficio una possibile causa di irricevibilità dell’appello per tardività, rimetteva all’Adunanza Plenaria la questione su come vada computato, nel termine lungo di impugnazione calcolato a mesi (di sei), il periodo feriale dal 1° al 31 agosto che cada nel mezzo del termine lungo, ossia dopo che tale termine abbia già cominciato a decorrere; sul punto evidenzia due distinti orientamenti:
a) primo orientamento: il termine va calcolato includendo fittiziamente e provvisoriamente il periodo feriale e poi sommando ad esso, alla fine (dei sei mesi), ulteriori 31 giorni, come elaborato dalla Corte di Cassazione in passato ed ancora seguito;
- in base a tale criterio il termine lungo di impugnazione sarebbe scaduto il 2 marzo 2022 e sarebbe stato rispettato dal ricorrente;
b) secondo orientamento: nel computo del termine di sei mesi si “salta” (del tutto) il periodo feriale, con la conseguenza che il termine sarebbe scaduto il 28 febbraio 2022 e non sarebbe stato rispettato dal ricorrente.
La Sezione remittente propende per il secondo orientamento, sul presupposto che essa consentirebbe di evitare talune incongruenze e disparità di trattamento, derivanti dal fatto per cui, continuando a seguire invece il primo criterio, un termine che comincia a decorrere il 30 luglio 2021 scadrebbe il 2 marzo 2022, mentre un termine che comincia a decorrere dopo, tra il 1° e il 31 agosto, finirebbe invece per scadere prima, il 28 febbraio 2022.
Viene quindi sottoposto al Consiglio di Stato il seguente quesito: “come vada (s)computato, dal termine lungo di impugnazione che si calcola a mesi, il periodo feriale dal 1° al 31 agosto che cada nel mezzo del termine lungo, ossia dopo che quest’ultimo è iniziato a decorrere, e in particolare se sia corretto continuare a seguire il criterio, elaborato dalla Corte di cassazione quando il periodo feriale durava 46 giorni, secondo cui il termine lungo va calcolato includendo fittiziamente e provvisoriamente il periodo feriale, e poi sommando al termine così calcolato ulteriori 31 giorni (criterio che somma il termine a mesi computato “ex nominatione dierum” e il periodo feriale computato “ex numeratione dierum”), o se debba seguirsi il diverso criterio, adottato dalla Corte di cassazione e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, per il computo del termine lungo di impugnazione che inizia a decorrere durante il periodo feriale, che consiste nel “saltare” il periodo feriale, sicché il termine lungo viene calcolato applicando solo il criterio “ex nominatione dierum” senza commistione con il criterio “ex numeratione dierum”.
Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato, aderendo al primo orientamento, osserva quanto segue:
a) secondo l’orientamento tradizionale, ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 18450 del 2005 e di cui anche il Consiglio di giustizia dà puntuale conto, il termine lungo di impugnazione (originariamente di un anno, ridotto in seguito a sei mesi, ulteriormente ridotto a tre mesi nel rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a.), qualora abbia cominciato a decorrere prima della sospensione dei termini durante il periodo feriale, è calcolato dapprima a mesi includendovi “fittiziamente” anche il periodo feriale, per poi essere “prolungato” di 46 giorni (ridotti a 31 con la riforma del 2014), calcolati ex numeratione dierum. ai sensi del combinato disposto dell’articolo 155, primo comma, c.p.c. e dell’articolo 1, primo comma, l. n. 742 del 1969
b) anche con la recente sentenza n. 2186/2021 la Suprema Corte stabilisce che “è costante indirizzo nomofilattico quello per cui il periodo di sospensione sia computato ex numeratione dierum ai sensi del combinato disposto dell'art. 155 c.p.c., comma 1, e l. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, proprio per la differente dicitura di quest'ultimo precetto (immutata, ai fini in parola, dopo la novella del 2014);
c) pertanto, per la Corte di Cassazione, il riferimento al periodo ‘dal 1° al 31 agosto’ riguarda ancora un termine ‘a giorni’, com’era già prima della modifica del 2014; a tale conclusione aderisce il Consiglio di Stato, che nella sentenza qui in commento enuncia il seguente principio di diritto:
“qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, del c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, primo comma, c.p.c.”.