Opposizioni esecutive: termine di costituzione della parte che inizia la causa di merito

Con l’ordinanza 27460, pubblicata il 20 settembre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul termine entro il quale nelle opposizioni esecutive deve avvenire la costituzione in giudizio della parte che introduce la fase del merito una volta conclusa la fase sommaria.

Martedi 27 Settembre 2022

IL CASO: La vicenda esaminata nasce dalla sentenza con la quale la Corte di Appello aveva dichiarato improcedibile il gravame interposto da una banca avverso la sentenza del Tribunale di accoglimento dell’opposizione ad una esecuzione immobiliare intrapresa da alcuni debitori.

I giudici della Corte territoriale ritenevano tardiva la costituzione della banca in quanto intervenuta oltre il termine dimidiato di cinque giorni decorrenti dalla notifica dell'atto d'appello, applicabile alle opposizioni esecutive in virtù di quanto previsto dall’art. 618 c.p.c.

La banca, ritenendo errata la decisione della Corte di Appello, investiva della questione la Cassazione sostenendo che è solo l’introduzione del giudizio di merito che deve avvenire nel termine perentorio dimezzato da compiersi con la notifica dell’atto di citazione o con il deposito del ricorso, essendo irrilevante, invece, ai fini del rispetto del predetto termine, l’iscrizione al ruolo della causa.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello di provenienza, in diversa composizione, ha dato continuità all’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui «nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione - essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell'atto di citazione» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24224 del 30/09/2019).

Il suddetto principio è valido per tutte le opposizioni esecutive. Pertanto, nel caso esaminato, hanno concluso gli Ermellini, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, è da escludersi la tardività dell’iscrizione ruolo del giudizio di appello da parte della banca ricorrente non era affatto tardiva.

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