Il locatore può rifiutare la riconsegna dell'immobile se il conduttore ha arrecato gravi danni

A cura della Redazione.

Se il conduttore arreca all'immobile gravi danni il locatore può rifiutare la riconsegna delle chiavi e chiedere anche il pagamento del canone anche dopo che il conduttore ha smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto.

Lunedi 26 Settembre 2022

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 27932/2022.

Il caso: La società Delta srl agiva in giudizio nei confronti della soc. Alfa S.r.l. (società poi incorporata da Beta S.r.l.) per ottenere il risarcimento, ai sensi dell'art. 1591 c.c., del danno conseguente all'occupazione abusiva di un immobile alla stessa locato, dopo la scadenza del contratto di locazione.

Il Tribunale condannava la società convenuta a pagare, per il titolo indicato, il complessivo importo di € 47.725,50 oltre accessori; la Corte di Appello di Milano confermava la decisione di primo grado.

La soc. Beta srl ricorre in Cassazione, che, dichiarare inammissibile il ricorso, evidenzia che:

a) i giudici del merito hanno ritenuto oggettivamente giustificato il rifiuto della restituzione della cosa locata, da parte della società locatrice, ai sensi dell'art. 1590, comma 1, c.c., in quanto il deterioramento dell'immobile offerto in restituzione non poteva ritenersi normale, ma era superiore a quello corrispondente all'uso della cosa in conformità del contratto e richiedeva interventi straordinari di riparazione muraria e impiantistica;

b) in tema di locazione, vige il principio per cui allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto.

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