La condotta imprevedibile del ciclista che non si ferma allo stop esclude la responsabilità dell'auto investitrice

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 34942 del 21 settembre 2022, esaminando il caso di un automobilista che all'incrocio investe un ciclista che non si è fermato allo stop, conferma la decisione impugnata laddove ha escluso la responsabilità del conducente investitore.

Lunedi 26 Settembre 2022

Il caso: Il GdP condannava per lesioni colpose Tizio, al quale era stata contestata la inosservanza dell'articolo 141 C.d.S., in quanto, approssimandosi ad intersezione stradale, non aveva adeguato la propria velocita' alle caratteristiche stradali e ambientali, ponendosi nelle condizioni di non essere in grado di arrestare tempestivamente la propria marcia, cosi' da entrare in collisione con la bicicletta condotta dal minore Caio, al quale provocava gravi lesioni personali.

Il Tribunale, quale giudice di appello, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Taranto assolveva Tizio:  aderendo alle conclusioni peritali, riteneva che:

- Tizio si era attenuto al dettato della regola cautelare elastica di cui all'articolo 141 C.d.S.;

- la velocita' con cui si era approssimato all'incrocio, stimata in 25 Km/h, doveva ritenersi rispettosa dei limiti di velocita' previsti in quel tratto di strada e adeguata alle caratteristiche stradali, caratterizzate dalla presenza di abitato residenziale e da un incrocio laddove, valutata la velocita' tenuta dal velocipede antagonista e considerato che questi non si era arrestato allo Stop il ricorrente, alla vista della bicicletta, non avrebbe comunque potuto eseguire una manovra di emergenza efficace, stante il ridottissimo tempo di reazione a disposizione.

La difesa delle parti civili, i genitori del minore, ricorrono in Cassazione, evidenziando che il giudice di appello non aveva correttamente valutato il rispetto da parte dell'imputato della regola cautelare che impone al conducente di moderare la velocita' in prossimita' degli incroci e dei centri abitati.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, osserva quanto segue:

a)  l'obbligo di moderare la velocita', in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresi' conto di eventuali imprudenze altrui, purche' ragionevolmente prevedibili;

b)  il giudice di appello ha affermato, con motivazione priva di vizi logici che, pure in presenza di regola cautelare elastica, come quella contenuta nell'articolo 141 C.d.S., nessun addebito di colpa puo' essere mosso nel caso concreto a carico del conducente Tizio il quale si era appropinquato all'incrocio ad una velocita' inferiore al limite consentito e che non poteva ritenersi prevedibile la condotta del giovane ciclista il quale, non solo non rispettava il segnale di stop che gravava sulla sua direttrice di marcia, ma marciava ad una velocita' pressoche' pari (km 23/h) a quella dell'automobilista, rendendo impraticabile qualsiasi manovra di emergenza;

c) il conducente dell'auto non puo' essere chiamato a rispondere delle conseguenze lesive di uno scontro per non avere posto in essere una manovra di emergenza, qualora si sia venuto a trovare - come nella specie - in una situazione di pericolo improvvisa dovuta all'altrui condotta di guida illecita, non utilmente ed agevolmente percepibile, tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinita' della condotta del soggetto antagonista, dei concreti spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psicofisica come nella specie;

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