CdS: l'onere probatorio a carico del ciclista danneggiato nell'incidente

Si segnala la sentenza n. 569/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno in merito alle norme di comportamento a cui è tenuto il ciclista al fine di evitare una pronuncia di esclusiva responsabilità in caso di sinistro stradale.

Martedi 25 Gennaio 2022

Il caso: Tizio conveniva in giudizio Mevio e la Compagnia di Assicurazioni per sentirli condannare al risarcimento dei danni riportati in un sinistro verificatosi nel comune di San Benedetto del Tronto, deducendo la responsabilità esclusiva del convenuto nella qualità di conducente e proprietario del motociclo che lo aveva “tamponato” mentre era in sella alla sua bicicletta.

Il Tribunale, dopo attenta valutazione delle risultanze istruttorie, rigetta la domanda attrice, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) parte attrice non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, in punto della dinamica del sinistro: il ciclista danneggiato deve infatti provare che l'incidente sia stato provocato dalla colpa intera o prevalente dell'automobilista, che, a sua volta, potrà fornire in giudizio la prova della esclusiva responsabilità del ciclista o dell'assenza della propria responsabilità.;

2) il ciclista, per avere riconosciuta la ragione intera e dunque il risarcimento pieno dei danni al 100%, dovrà dimostrare di aver rispettato le regole di circolazione che il Codice della strada pone a suo carico, oppure, più facilmente, potrà provare che è stato l'altro conducente a violare una precisa regola e che quindi è stato questo comportamento a provocare l'incidente;

3)  nel caso in esame, la prova di avere rispettato le regole della circolazione stradale, manca, non essendo sufficiente, sul punto, la deposizione della sola testimone, non identificata peraltro al momento dell'incidente, bensì indicata successivamente, sul fatto che Tizio avesse indicato la manovra di svolta per cambiare la direzione di marcia, potendosi, invece, supporre che la stessa sia stata repentina ed imprevedibile da parte di chi proveniva da dietro;

4)  se è certamente vero che in un centro abitato i mezzi debbano usare una particolare cautela e prudenza ed in particolare debbano rispettare le distanze di sicurezza, ove l'attore abbia tagliato improvvisamente la strada al motociclo che lo seguiva non assume alcun rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità né la presunta velocità del motociclo né il fatto che il conducente il motociclo non sia riuscito ad evitare di tamponare la bicicletta e ciò in quanto la condotta alla guida maldestra e distratta di chi era a bordo della bici ha certamente interrotto il nesso causale;

5)  il Codice della strada prevede specifiche norme di comportamento per i ciclisti, quindi per ogni incidente si dovrà verificare non solo se il conducente del veicolo a motore abbia rispettato o meno le comuni norme di circolazione stradale, ma anche se il ciclista abbia rispettato queste ulteriori regole che il Codice gli impone: nel caso in esame non è emersa la prova di alcun comportamento violativo al codice della strada da parte del convenuto, che ha purtroppo tamponato la bicicletta trovandosela inopinatamente davanti, mentre il ciclista non ha fornito la prova di avere indicato la manovra di girata e dunque l'immissione al centro della carreggiata, che invece potrebbe essere avvenuta di scatto tanto da essere non prevedibile né evitabile da chi percorreva da dietro.

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