Ai fini del risarcimento del danno la qualità di vittima prevale su quella di assicurato-responsabile

Si segnala la sentenza n. 12901 del 13 maggio 2021 con cui la Corte di Cassazione riconosce in capo al terzo trasportato che sia anche proprietario dell'autovettura dcoinvolta nel sinistro il diritto ad ottenere il pieno risarcimento del danno.

Lunedi 17 Maggio 2021

Il caso: Tizia e Caia convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Alfa Ass.ni s.p.a. e D.I. & Figli s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno, sia iure proprio che iure successionis, nella misura rispettivamente di Euro 301.392,45 e Euro 286.392,45: esponevano che la propria madre, V.S., era deceduta a seguito di sinistro stradale avvenuto tra la Mercedes 250, di proprietà della medesima e condotta da A.L., e l'autocarro Renault di proprietà della società convenuta e condotto da G.A., deceduto nell'incidente.

Si costituiva la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda, assumendo in particolare che il sinistro era avvenuto per colpa concorrente del conducente la Mercedes, di proprietà della madre delle attrici.

II Tribunale adito, previo accertamento della responsabilità concorrente di A.L. nella misura del 25%, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la Compagnia di assicurazioni e D.I. & Figli s.r.l., al netto degli acconti e della detrazione del 25%, al pagamento della somma di Euro 113.506,84 e di Euro 110.194,34 in favore delle figlie di V.S., oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte d'Appello, adita dalle attrici, rigettava l'impugnazione, affermando che:

- il proprietario, corresponsabile ex lege e condebitore solidale per i sinistri causati dal conducente, qualora trasportato doveva vedersi ridotto il risarcimento del danno in ragione dell'aliquota di colpa ascritta al conducente del veicolo di cui era proprietario;

- di tale colpa rispondevano anche gli eredi del proprietario, sia che agissero iure proprio sia che agissero iure successionis.

Tizia e Caia ricorrono in Cassazione, deducendo che è vero che è opponibile ai congiunti il concorso di colpa della vittima per la condotta illecita di questa, ma non quando, come nel caso di specie, al proprietario trasportato non sia ascritto alcun comportamento illecito e che pertanto non può estendersi al proprietario l'illecito commesso dal conducente del veicolo.

Per gli Ermellini la censura è fondata e sul punto osservano quanto segue:

a) in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile;

b) pertanto il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'art. 1227 c.c..

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