Responsabilità RCA: il trasportato deve provare solo il danno

Martedi 8 Settembre 2015

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16181 del 30/07/2015 si è occupata del diritto del terzo trasportato ad ottenere il risarcimento del danno da parte della compagnia di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, con particolare riferimento all'onere della prova.

Nel caso in esame, una donna cita in giudizio la UGF Assicurazioni, ora Unipol Assicurazioni S.p.A, per ottenere ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, per sè e per la propria figlia minore, il risarcimento del danno subito in qualità di trasportate a bordo dell'autovettura di proprietà della stessa, guidata da un altra persona.

Mentre in primo grado il GdP accoglie la domanda, il giudice del gravame la rigetta, sul rilievo che, vista la “impossibilità di accertare l'eventuale responsabilità ed il contributo causale da attribuire ai veicoli coinvolti nell'incidente”, non si può applicare la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c.

Le istanti propongono ricorso per Cassazione, evidenziando che ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni il danno subito dal terzo trasportato viene risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Di conseguenza la Corte territoriale ha errato nel rigettare la domanda ritenendo non provata la collisione diretta tra i veicoli.

La Suprema Corte, nell'accogliere i motivi del gravame, con l'occasione ribadisce i seguenti principi:

  • Il nuovo Codice delle Assicurazioni, con l'art. 141, ha introdotto una novità rilevante prevedendo l'azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell'impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, senza l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

  • Anche la Corte Costituzionale si è pronunciata nel senso della legittimità costituzionale della normativa de quo: con l'ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008 La Corte Cost. Ha affermato che la norma si limita "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso".

  • Peraltro, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, la Suprema Corte ha più volte affermato che il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente ("clausola di guida esclusiva"- Cass. Sentenza n. 19963 del 30/08/2013).

  • Alla luce di tali principi, per la Cassazione, l'accertamento circa la prova delle responsabilità dei conducenti è al di fuori della previsione dell'articolo 141 Codice delle Assicurazioni in quanto la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde "dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro": il Legislatore ha voluto introdurre una disposizione volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l'effettuazione di tale tipo di accertamento (rinviando le questioni relative al regresso al rapporto tra le imprese assicurative coinvolte ai sensi degli artt. 141, quarto comma e 150 del Codice delle assicurazioni).

  • Nella specie le ricorrenti hanno provato di aver riportato danni a seguito del sinistro, e ciò è sufficiente ai fini del risarcimento.

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