Sì al risarcimento dei danni al trasportato che assiste il “principiante”

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14699/2016 si pronuncia in merito alla risarcibilità o meno dei danni subiti dal terzo trasportato nel caso in cui egli abbia consentito ad un soggetto munito di foglio rosa di guidare la propria auto.

Mercoledi 7 Settembre 2016

Il caso: il Tribunale respingeva la domanda di risarcimento di danni derivati da un sinistro stradale proposta da G. nei confronti del conducente dell’auto in cui l’attrice era trasportata, della proprietaria dell’auto e madre dell’attrice e della compagnia assicuratrice dell’auto: per il Tribunale, l’attrice stessa aveva permesso all'amico diciottenne C. di guidare l’auto della madre nonostante il suddetto avesse soltanto il foglio rosa, e quindi l’attrice (la quale invece aveva la patente) aveva voluto assistere l’amico in una simulazione di guida, assumendosene conseguentemente ogni responsabilita’.

La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d'Appello, per la quale l'attrice non poteva considerarsi terza trasportata, "essendosi la stessa posta nella condizione, diversa, incompatibile con quella della terza trasportata, di assistente alla guida del conducente”.

L'attrice ricorreva quindi in Cassazione, deducendo la incompatibilita’ logica tra la portata omnicomprensiva delle disposizioni a tutela del trasportato rimasto leso in un sinistro stradale e la limitazione all’esercizio della funzione, normativamente inesistente, di "assistente alla guida" creata dalla Corte d’Appello, ben diversa dalla qualifica di "istruttore di guida" ex art. 122 C.d.S., comma 3.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, confutando le argomentazioni svolte dalla corte territoriale:

  1. per la Suprema Corte, il giudice di appello qualifica la ricorrente, anziche’ trasportata, come assistente alla guida: tale figura non ha riscontro normativo, ma l’ordinamento prevede soltanto, a proposito di influenza sulla attivita’ di guida del conducente, la figura dell’istruttore di guida, (ruolo che non poteva essere da lei rivestito, se non altro perche’, essendo come rileva la stessa corte diciottenne all’epoca dell’incidente, non aveva certo la patente da dieci anni, come richiede la normativa in materia);

  2. da tale argomento "creativo" introducente nel sistema una figura assolutamente nuova, quella di assistente alla guida, la Corte d’appello fa discendere un pesante effetto giuridico come l’assoluta esclusione dalla fruizione di una assicurazione;

  3. per giurisprudenza costante della Corte, un’eventuale cooperazione colposa del creditore al fatto illecito non spezza il nesso eziologico rispetto al danno da lui subito: pertanto, la cooperazione del trasportato allo scaturire dell’evento dannoso dalla condotta colposa del conducente della vettura (per esempio, non allacciandosi il trasportato le cinture di sicurezza: Cass. sez. 3, 11 marzo 2004 n. 4993) comporta esclusivamente una proporzionale riduzione dell’entita’ del risarcimento;

  4. peraltro, la cooperazione colposa con la causazione del sinistro non puo’ essere identificata, per cosi’ dire, preventivamente (ovvero quando il sinistro e’ ancora soltanto una mera eventualita’) nel salire su un’auto condotta da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata, ma occorre un’attivita’ del trasportato, una volta che il trasporto sia cominciato e quindi divenuto un fatto reale e attuale, la quale esplichi diretta incidenza causale sull'evento dannoso;

  5. inoltre l’accettazione che la guida del veicolo sia effettuata da un soggetto a cio’ non idoneo non puo’ intendersi come valida rinuncia ad ogni risarcimento dei danni che potranno essere da tale guida generati, trattandosi di lesioni di diritti indisponibili;

  6. infine, nel caso di specie, alla ricorrente non e’ stata specificamente addebitata alcuna condotta che abbia inciso sulla guida del C.: ella risulta quindi un mero terzo trasportato che non ha neppure cooperato colposamente ex articolo 1227 c.c. alla causazione del sinistro.

Testo della sentenza n. 14699/2016

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