Presunzione di colpa ex art. 2054 c.c.: quale termine di prescrizione per il risarcimento?

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16037 del 2 agosto 2016 si pronuncia in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno RCA in caso di presunzione di colpa ex art. 2054 c.c

Lunedi 5 Settembre 2016

Il caso: C.A., con atto di citazione del 18/06/2001, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna C.M. e la Winthertur S.p.A. (ora UNIPOL Assicurazioni S.p.A.), rispettivamente proprietario-conducente e compagnia assicuratrice dell'autovettura a bordo della quale l'attore era trasportato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati nel sinistro verificatosi in data 04/04/1999, a seguito della fuoriuscita di strada e del ribaltamento del veicolo.

Costituitasi in giudizio, la compagnia assicuratrice eccepiva la prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno e contestava nel merito l'entità della pretesa risarcitoria.

Il Tribunale, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite, decisione che veniva confermata dalla Corte di Appello, per la quale “la prescrizione quinquennale non era stata fatta valere come specifico motivo di appello e la stessa prospettazione fattuale dell'atto introduttivo.......portava ad escludere la configurazione di un fatto di reato...........ben potendosi attribuire la fuoriuscita di strada dell'autovettura ad altre circostanze non imputabili al conducente”.

Il danneggiato quindi proponeva ricorso per Cassazione deducendo che: a) nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva dedotto un fatto integrante il reato di lesioni personali colpose, avendo altresì richiesto l'ammissione dell'interrogatorio formale del convenuto Ca.Ma. nonchè della prova testimoniale sulla dinamica del sinistro rappresentata in citazione; b) aveva sempre sostenuto, a fronte dell'eccezione formulata dalla compagnia assicurativa, che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non si era verificata.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ribadisce in punto di diritto quanto segue:

a) dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 27337 del 2008, è orientamento costante ritenere che, laddove l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato - ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorchè per difetto di querela - all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto;

b) condizione necessaria è che il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi;

c) tra i mezzi di prova utilizzabili dal giudice civile in materia di responsabilità RCA vi sono le presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c.., norma applicabile a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, i quali, qualunque sia il titolo del trasporto, possono esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo nel caso in cui sussista una condotta colposa dell'assicurato proprietario del veicolo;

d) la compagnia assicuratrice, quindi, a fronte della circostanza, non contestata, che il trasportato aveva riportato lesioni personali a seguito della fuoriuscita di strada del mezzo, avrebbe dovuto superare la presunzione di colpa gravante sul conducente proprietario del veicolo prevista dall’art. 2054 c.c., dimostrando che l’incidente era dipeso da circostanze non riconducibili alla responsabilità del proprio assicurato;

e) in assenza di prova liberatoria da parte dei convenuti, il giudice di merito deve applicare la presunzione di colpa sancita dall'art. 2054 c.c. pervenendo così, sulla base degli strumenti probatori e dei criteri propri del procedimento civile, all'accertamento incidenter tantum della sussistenza del reato di lesioni colpose con conseguente prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno;

f) in mancanza di prova, sono del tutto irrilevanti, per la Suprema Corte, le considerazioni ipotetiche in merito alla possibilità che l'evento dannoso possa essere stato cagionato da una serie di altre circostanze non imputabili alla condotta di guida del conducente dell'autovettura.

Testo della sentenza n. 16037

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