Doberman aggredisce il custode della pensione per cani: profili di responsabilità

Se il cane viene affidato alla pensione la responsabilita’ ex art. 2052 c.c. resta in carico al proprietario ma vi può essere un importante concorso di colpa di chi gestisce la pensione

Mercoledi 27 Agosto 2025

Sentenza interessante (Corte appello Torino n.582/2022).

Mevio affida il proprio cane di razza dobermann a Sempronio perché lo custodisca e lo mantenga nella pensione per cani di cui Sempronio era titolare presso la propria abitazione, attrezzata con diversi box per cani. Lo stesso Sempronio viene aggredito e azzannato al volto e al braccio destro dal cane di Mevio nel mentre si trova all’interno del box per sistemare la coperta dove dormiva il dobermann. Mevio avverte Sempronio che il cane aveva manifestato aggressività avendo tentato di aggredire la figlia dello stesso Mevio dunque si raccomanda di prestare attenzione temendo che il cane potesse essere ancora essere aggressivo.

Questo è il fatto. Ora senza entrare nel giuridico, sottolineo il fatto che viene affidato ad una pensione per cani un cane che è noto manifestare aggressività (avendo finanche tentato di aggredire la figlia del proprietario e non escludendo che lo stesso cane potesse essere nuovamente aggressivo). A mio modo di vedere una pericolosa e non sottovalutata anomalia sulla quale il legislatore dovrà confrontarsi, prima o poi.

Vengo ora alla parte giuridica dal momento che la vicenda finisce in Tribunale dove la richiesta di risarcimento di Sempronio (originariamente molto alta) viene accolta accertandosi un danno biologico permanente nella misura del 14% (e non del 20 come sostenuto da Sempronio) e dunque riconoscendosi la somma di euro 39.000,00.

Mevio, proprietario del cane, propone appello e per la Corte di appello torinese l’appello è fondato limitatamente alla domanda subordinata di riduzione, ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c., della responsabilità di Mevio per il concorso di colpa del danneggiato Sempronio.

Due sono gli aspetti degni di rilievo in questa vicenda. Cerco di evidenziarli.

La Corte di appello di Torino individua e riconosce una responsabilità extracontrattuale ex art. 2052 c.c. dell’appellante Mevio quale .proprietario del cane che ha cagionato il danno a Sempronio.

Sorvolo sui contenuti deell’art. 2052 c.c. già evidenziati in altre occasioni per soffermarmi sulla qualificazione di utilizzatore, contenuta nel predetto articolo e che individua, in alternativa al proprietario dell’animale, il responsabile dei danni da quello cagionati.

Ebbene peer la Corte, come ritenuto nella sentenza impugnata, la responsabilità del proprietario Mevio non è esclusa dall’affidamento del cane al Sempronio non essendo questo qualificabile come “chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso” ai sensi della norma citata. Tesi invece avanzata quest’ultima da Mevio per il quale è utilizzatore chiunque eserciti sull’animale un effettivo potere di governo e nel caso in esame tale effettivo potere di governo era stato trasferito a Sempronio.

La Corte osserva, condividendo il ragionamento del Tribunale, come Sempronio abbia ricevuto il cane da Mevio non per servirsene e utilizzarlo per proprie finalità, ma solo per custodirlo e mantenerlo per conto del proprietario nella propria pensione per cani.

Viene cioè condivisa dalla Corte l’adesione del Tribunale all’orientamento giurisprudenziale in base al quale chi fa uso dell'animale nell'interesse proprio e per il perseguimento di proprie finalità, anche se non economiche, è tenuto risarcire i danni arrecati ai terzi che siano causalmente collegati al suddetto uso; in tale situazione non rientra colui il quale utilizzi l'animale per svolgere mansioni inerenti alla propria attività di lavoro, che gli siano state affidate dal proprietario dell'animale alle cui dipendenze o nell’interesse del quale egli presti tale attività.

L’avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte del sig. Mevio non muta la conclusione, non influendo sul rapporto del titolare di pensione per cani con l’animale.

Mevio, appellante, sostiene che l’esistenza del rapporto contrattuale tra le parti escluderebbe la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 cc . poichè non si può risarcire il medesimo danno sia a titolo di responsabilità contrattuale che a titolo di responsabilità extracontrattuale, pena l’evidente locupletazione in capo al danneggiato. La Corte sottolinea come anche nel caso di concorso di titoli, la liquidazione del danno sarebbe una sola.

Orbene ferma restando la responsabilità di Mevio per il danno cagionato dall’animale di sua proprietà, si ravvisa il concorso di colpa di Sempronio ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c., in una percentuale del 50% tale da determinare la riduzione nella misura del 50% del danno da risarcire.

Questo il ragionamento o meglio l’argomentazione della Corte.

Sempronio è stato ripetutamente avvertito da Mevio di precedenti manifestazioni di aggressività del cane, di razza dobermann, e del suo timore che l’animale potesse essere aggressivo. Sempronio ha ugualmente e consapevolmente deciso di ospitare il cane. Semproniotitolare di una pensione per cani presso la propria abitazione ed è quindi abituato ad occuparsi anche di più cani contemporaneamente. La sua aggressione è avvenuta una volta entrato all’interno del box del cane in presenza del medesimo, e nel mentre stava sistemando la coperta dove lo stesso dormiva, quindi stava manipolando oggetti che il cane poteva considerare come propri. E questo senza prima allontanare il cane o legarlo o mettergli la museruola o tenerlo in altro modo in sicurezza, come avrebbe dovuto fare secondo un comportamento diligente, al fine di evitare prevedibili danni.

Tenuto conto di tali elementi, della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate, è ragionevole per la Corte quantificare la riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c. nella misura del 50%.

La sentenza viene pertanto parzialmente riformata riducendo la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni a € 19.470,16.

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