Pedone investito mentre attraversa con il rosso: profili di responsabilità

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21761/2025 affronta la questione della configurabilità o meno del concorso di colpa del pedone che, al semaforo, passa con il verde che diventa rosso mentre ancora sta attraversando, e viene investito da un'auto che sopraggiunge ad una velocità di guida non adeguata.

Mercoledi 27 Agosto 2025

Il caso: Tizio conveniva avanti al tribunale Mevia e la Delta assicurazioni per sentirili condannare in solido al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da lui subìto in conseguenza dell'incidente verificatosi in Roma, allorché la sig.ra Mevia, nell'immettersi dalla carreggiata laterale in quella centrale della strada, in corrispondenza di un incrocio con attraversamento pedonale, aveva investito Tizio nel momento in cui stava percorrendo a piedi il detto attraversamento.

Il Tribunale attribuiva la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso all'automobilista, sul rilievo che, all'esito dell'istruttoria, era emerso che Mevia aveva "effettuato una manovra di cambio di corsia in modo frettoloso e repentino e, verosimilmente, in un punto non a ciò adibito, manovra che non le (aveva) consentito tempestivamente di avvedersi della presenza del pedone", mentre quest'ultimo "stava completando l'attraversamento sulle strisce pedonali con il semaforo segnalante luce verde".

Pertanto il tribunale condannava i convenuti a corrispondere a Tizio a titolo di risarcimento la somma di € 101.848,49 in applicazione dei criteri di liquidazione di cui alle tabelle del Tribunale di Roma.

La Corte d'appello di Roma, adita con impugnazione principale dalla compagnia assicurativa e con impugnazione incidentale dal danneggiato - accoglieva parzialmente il primo dei due gravami e, ritenuto il concorso paritario dell'automobilista e del pedone nella produzione del danno, dimidiava la somma liquidata a titolo risarcitorio, in quanto riteneva che:

- Mevia dopo essersi immessa dalla carreggiata laterale in quella centrale della strada non aveva osservato una velocità tale da consentire in ogni caso l'arresto della vettura, o un'utile manovra di emergenza, evitando così l'impatto;

- dal canto suo, il pedone Tizio avrebbe dovuto comunque verificare con estrema attenzione e prudenza il sopraggiungere di veicoli tenuto conto che l'attraversamento riguardava una strada a più corsie; ciò che, invece, non aveva fatto, risultando da quasi tutte le testimonianze, nonché dalle dichiarazioni assunte dai vigili intervenuti, che egli aveva percorso l'attraversamento con luce semaforica pedonale rossa;

- peraltro, non essendo possibile verificare l'incidenza causale esclusiva della condotta dell'appellata contumace o di quella dell'appellato costituito, nonché appellante incidentale, il contributo causale al sinistro (doveva) ritenersi paritario.

Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado in quanto:

- la presunzione di responsabilità esclusiva dell'automobilista sarebbe stata erroneamente reputata vinta nonostante l'accertamento che Mevia non aveva osservato una velocità tale da consentire in ogni caso l'arresto della vettura, o un'utile manovra di emergenza, evitando così l'impatto;

- inoltre era stata presuntivamente ritenuta la parità dei contributi colposi della danneggiante e del danneggiato, nonostante la ritenuta impossibilità di verificarne con certezza la misura dell'incidenza causale.

Per gli Ermellini la censura è fondata: nell'accogliere il ricorso osservano che:

a) in caso di investimento pedonale, per vincere la presunzione della sua responsabilità esclusiva, ex art. 2054, primo comma, cod. civ., il conducente deve dimostrare, da un lato, di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, adottando tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida tenuta; dall'altro lato, che il pedone abbia tenuto un condotta non solo colposa, ma anormale e ragionevolmente imprevedibile, sicché non vi era alcuna possibilità di prevedere ed evitare il sinistro;

b) poiché la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore, il giudice del merito deve svolgere uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame; in altre parole, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo, ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito, occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente;

c) nel caso di specie, la Corte territoriale, non solo non ha affermato che la condotta del pedone, nonché colposa, fosse persino imprevedibile, ma, soprattutto, ha recisamente escluso che l'automobilista avesse fatto tutto il possibile per evitare il danno, ritenendo provato, al contrario, che avesse tenuto una velocità di guida non appropriata;

d) inoltre, lungi dall'accertare, in concreto, la percentuale di colpa del pedone al fine di ridurre progressivamente quella presunta al 100% a carico del conducente, ha ritenuto che non fosse possibile verificare la misura dell'incidenza causale di ognuna delle due condotte.

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