Omicidio colposo: la condotta imprudente del pedone non esclude la responsabilita' del conducente.

A cura della Redazione.

La IV° Sezione Penale della Corte di Cassazione, nell'ambito di un processo per omicidio colposo di un pedone, nella sentenza n. 24927/2019 precisa in quale circostanze il comportamento della vittima può configurarsi come causa esclusiva dell'evento.

Venerdi 30 Agosto 2019

Il caso: La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Roma nei confronti di T., in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, rideterminava la pena originariamente inflitta in anni due di reclusione e lo condannava in solido con in responsabili civili al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

In merito alla dinamica, la Corte territoriale confermava la responsabilita' dell'imputato, atteso che risultava accertato:

  • che T., mentre era alla guida della sua autovettura priva di assicurazione, investiva C. che stava attraversando da sinistra verso destra, rispetto alla sua direzione di marcia ed era giunto ormai alla meta' della carreggiata;

  • che il pedone stava attraversando fuori delle strisce pedonali ma a breve distanza dalle stesse e che, secondo la ricostruzione della dinamica dell'incidente, il pedone e l'imputato si erano avvistati reciprocamente ma poi T. aveva proseguito la marcia e aveva investito il pedone che veniva colpito sulla parte destra del corpo e cadeva a terra, riportando lesioni gravi a causa delle quali decedeva.

    La Corte distrettuale quindi imputava l'incidente all'imprudente comportamento dell'imputato che, in prossimita' di attraversamenti pedonali, e, comunque, avendo avvistato il pedone che aveva gia' impegnato la carreggiata ed era in fase di attraversamento, non aveva tenuto una guida attenta e prudente e adeguata alla situazione concreta.

    T. ricorre in Cassazione, fornendo una diversa ricostruzione della dinamica dell'incidente ed evidenziando che la Corte di merito non aveva inteso rinnovare l'istruttoria dibattimentale mediante una perizia cinematica che avrebbe potuto accertare una concorrente colpa del pedone.

    Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile, sulla base delle seguenti motivazioni:

    a) la valutazione espressa dalla Corte di Appello, in riferimento alla dinamica del sinistro, diversamente da quanto affermato dal ricorrente che ha proposto una tesi alternativa ipotetica e generica, priva di agganci oggettivi, appare saldamente ancorata all'acquisito compendio probatorio e coerente con l'insegnamento ripetutamente espresso al riguardo alla giurisprudenza di legittimità;

    b) per orientamento costante, è stato affermato che il conducente del veicolo puo' andare esente da responsabilita', in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo (imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale) del pedone (una tale condotta risulta, invero, concausa dell'evento lesivo, inidonea ad escludere la responsabilita' del conducente, ai sensi dell'articolo 41 c.p., comma 1);

    c) occorre, infatti, che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista ne' prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento;

    d) ciò si configura solo allorquando il conducente del veicolo investitore - nella cui condotta non sia ravvisabile alcun profilo di colpa, ne' generica ne' specifica - si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilita' di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile;

    e) solo in tal caso, infatti, l'incidente puo' ricondursi eziologicamente esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima

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