Non ho l’ossessione delle zuffe canine ma, anche questa vicenda, a tanto si riferisce. Trattandosi di una ipotesi altamente ricorsiva, ritengo importante registrare alcuni principi giurisprudenziali che vengono confermati sentenza dopo sentenza.
Venerdi 16 Maggio 2025 |
In questo caso una sentenza del Tribunale di Pavia, recentissima, la n. 238/2025. Protagonisti un cane bulldog francese di proprietà di Tizia dalla stessa condotto e un cane American Staffordshire terrier, di Caia e da questa pur condotto. Un dei due cani ha la peggio, come pure una delle due proprietarie e conduttrici.
Strattonando la propria compagna umana (più attenta alla conversazione al cellulare che a tenere ben saldo il guinzaglio) uno dei due cani punta dritto verso l’altro cane. La proprietaria di quest’ultimo, intuendo l’imminente aggressione al proprio cane, lo solleva da terra inducendo il cane “strattonatore ” ad avventarsi proprio su di lei facendola cadere. Solo a quel punto azzanna al collo il “cane nemico ” e pur la proprietaria di questo che, nel tentativo di proteggerlo, viene azzannata alle mani.
Primo interrogativo: chi ha aggredito chi? Secondo interrogativo: le ferite riportate da una delle due proprietarie potrebbero essere state provocate dal suo stesso cane perché originate dall’agitazione o foga del momento? Le risposte a tali domande indicano a chi ascrivere la responsabilità ex art. 2052 cc. .
Le versioni delle dirette interessate non coincidono. Anzi sono opposte. Secondo una prima versione (di Tizia) l’ american staffordshire terrier avrebbe aggredito Tizia e il suo bulldog francese. A dire di Caia sarebbe stato il bulldog, libero e senza guinzaglio, ad aggredire lo staffordshire e le lesioni provocate a Tizia sarebbero state prodotte dallo stesso suo cane data l’eccitazione del momento. Non solo. Tizia avrebbe tenuto una condotta incauta caratterizzata dall’ assenza di guinzaglio, dal fatto di portare scarpe con i tacchi, dall’aver sollevato il proprio cane. Comportamenti che rappresenterebbero un un’ipotesi di caso fortuito
Il Tribunale aderisce alla ricostruzione di Tizia perché maggiormente convincente sul piano presuntivo e supportata da plurimi elementi probatori e indiziari quali una denuncia sporta da Tizia presso la Stazione dei Carabinieri pochi giorni dopo l’evento (sebbene si tratti di un atto a formazione unilaterale e quindi ex se privo di valore probatorio, tuttavia, stante le rilevanti conseguenze penalistiche in caso di mendacio o falsità, costituisce, quanto meno, un elemento indiziario idoneo a suffragare la tesi di Tizia); significativi messaggi sms non disconosciuti da cui emerge come Caia si interessasse delle condizioni di salute di Tizia e del cane di quella e, a fronte di richiesta risarcitoria della medesima, chiedeva espressamente di addivenire ad un accordo; parimenti, sempre sul piano della condotta stragiudiziale, la medesima decideva di non procedere ad alcuna richiesta di risarcimento del danno, avvalorando tale inerzia la tesi della consapevolezza del fatto che alla causazione del danno patito dalla stessa avesse contribuito il proprio cane; l’univoca attestazione del CTU per il quale risulterebbe altamente improbabile che il proprio cane, o un cane che comunque frequenta e conosce bene una persona, morsichi il proprio padrone o detentore che sta cercando di salvarlo da un pericolo imminente; è molto più rispondente a verosimiglianza che un cane in procinto di aggredirne un altro morda chi si frappone fra lui e l’altro animale.
E’interessante anche l’eccezione del ctp di Caia circa l’incompatibilità della tipologia di morso con quella di un American Staffordshire terrier. Sul punto il CTU scrive che la forza del morso di una razza canina non può essere misurata con precisione e in maniera univoca. La forza del morso indica infatti la quantità di pressione che genera un morso di un cane. La potenza non può essere standardizzata in quanto la forza del morso varia evidentemente non solo in base alla taglia, ma anche alle diverse circostanze, all’età e alle differenze individuali. Indubbiamente, maggiore è la pressione esercitata dalle mascelle dall’animale, maggiore è il danno che potrà arrecare. Esiste comunque una valutazione positiva di compatiibilità specificatamente anche con riferimento alla razza del cane american staffordshire. Inoltre la caduta di Tizia risulta compatibile con le dimensioni di un american staffordshire
Un passaggio significativo della sentenza è quello dove si sottolinea come le dichiarazioni dei testi indicati da Caia secondo i quali il proprio cane era un cucciolo giocoso e buono sono inattendibili dal momento che non si possono mettere a confronto i comportamenti che un cane ha con persone che frequenta e conosce da sempre con quelli che ha durante una zuffa canina e nei confronti di persone che a questa zuffa prendono parte.
Interessante la disquisizione circa il caso fortuito invocato da Caia che consisterebbe nella condotta gravemente negligente di Tizia nella gestione del proprio cane lasciato senza guinzaglio, nell’aver preso a sé sollevandolo il proprio cane e e nell’indossare scarpe non consone ai luoghi. Il Tribunale evidenzia che tutte le eccezioni di Caia qualora dimostrate avendone l’onere, non risulterebbero idonee a integrare un caso fortuito potendo al più rilevare quali concorso di colpa della sig.ra ex art. 1227 c.c. .
Quanto alla mancanza di guinzaglio da parte di Tizia non è stata fornita da Caia prova rigorosa di tanto avendone l’onere. Quanto al fatto che Tizia abbia sollevato il proprio cane da terra per evitare che venisse aggredito si tratta di comportamento che ci si aspetterebbe da un uomo di media diligenza, padrone di un cane di piccola taglia. Ma il Tribunale va oltre, per buona pace di aspiranti e ritenuti insuperabili educatori cinofili, scrivendo che il timore che, in una zuffa canina, (facendo ricorso al criterio dell’id quod plerumque accidit), un cane di razza american staffordshire, grande fra le due e le tre volte in più rispetto al piccolo bulldog, potesse avere la meglio e ferire gravemente od uccidere il cane più piccolo, era del tutto logicamente fondato e giustificabile e sarebbe stato, al contrario, un comportamento illogico e negligente abbandonare il cane di più piccole dimensioni all’aggressione del più grande.
Infine alcun rilievo di colpevolezza a carico di Tizia può essere rilevato per aver indossato scarpe di un certo modello, non integrando la passeggiata con il proprio cane condotta ex se pericolosa che imponesse l’adozione di particolari calzature (come potrebbe essere, ad esempio, una scalata in montagna).
Segue la condanna di Caia.