Ai fini dell'operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, previsto dall'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale.
Giovedi 15 Maggio 2025 |
Tale principio è stato ribadito dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13150/2025.
Il caso: All'esito di giudizio immediato, instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale di Forlì dichiarava Tizio colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b),2 bis,2 sexies e 2 septies d.Igs. 30 aprile 1992 n. 285, e lo condannava alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2250,00 di ammenda, sostituendo poi la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità da prestarsi presso la Caritas per la durata di mesi tre e giorni nove.
Avverso detta sentenza il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bologna propone ricorso per cassazione deducendo l'illegittimità della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità per violazione dell'art. 186, comma 9 bis, C.d.s. ricorrendo l'aggravante dell'art. 186, comma 2 bis, C.d.S. (per aver provocato un incidente stradale), condizione che normativamente osta alla predetta sostituzione.
Per la Cassazione il motivo è fondato:
- la norma incriminatrice di cui all'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede al comma 9 bis ed al comma 8 bis, infatti, la possibilità della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità solo se il condannato non abbia provocato un incidente stradale: "al di fuori dei casi previsti dal comma 2bis del presente articolo"
- costituisce, peraltro, ius receptum di questa Corte di legittimità l'affermazione secondo cui qualsiasi tipologia d'incidente stradale, provocato dal conducente in stato d'ebbrezza alcolica ovvero dal conducente in stato d'intossicazione da stupefacenti (ed a fortiori dal conducente che si trovi ad un tempo in stato d'alterazione sia alcolica che da stupefacenti), impone l'applicazione del comma 2 bis dell'art. 186 e dunque escluda l'applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dal comma 9 bis dell'art. 186 C.d.s.
- in particolare, la condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall'aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli