Avviso di addebito INPS: quando il credito deve ritenersi prescritto

Fondata l’eccezione di prescrizione in assenza di valida notifica degli avvisi di accertamento presupposti: in assenza di validi atti interruttivi intervenuti nel quinquennio dall’insorgenza del debito contributivo, il credito portato dagli AVA opposti deve ritenersi prescritto.

Martedi 7 Aprile 2026

Con Sentenza nr. 1449/2026 il Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, ha accertato l'insussistenza del credito azionato dall'INPS a mezzo di due avvisi di addebito emessi nei confronti di una contribuente patrocinata dall'Avv. Danilo Argeri.

La controversia trae origine dall’opposizione proposta avverso due avvisi di addebito INPS relativi a contributi dovuti per gli anni 2014 e 2015 per un importo complessivo superiore a 25.000 euro.

Gli avvisi erano fondati su due precedenti accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, asseritamente notificati negli anni 2019 e 2020, rispetto ai quali la ricorrente ha eccepito in giudizio il difetto di notifica e, di conseguenza, l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo richiesto dall’INPS.

Il Tribunale, nello specifico, ha rilevato che, nel primo caso, la comunicazione di avvenuto deposito non risultava mai spedita e, nel secondo caso, la raccomandata risultava mai consegnata.

In entrambi i casi, pertanto, il procedimento notificatorio non si era validamente perfezionato posto che, in tema di validità della notifica di un avviso di accertamento avente come esito la compiuta giacenza, "la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima" (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza,02 febbraio 2022, n. 3141).

Va da sè che l’assenza di valida notifica degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha comportato la mancata interruzione del termine di prescrizione quinquennale entro il quale l’INPS poteva far utilmente valere il credito contributivo e, pertanto, in assenza di validi atti interruttivi intervenuti nel quinquennio dall’insorgenza del debito contributivo, il credito portato dagli AVA opposti non può che ritenersi prescritto.

Sulla base di tali motivazioni il Giudice del Lavoro, accertato l’invalidità delle notifiche degli atti presupposti, ha accolto integralmente l’opposizione dichiarando l’insussistenza del credito INPS e condannando l’Istituto al pagamento delle spese di lite.

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