Sinistro in parcheggio: la tabella del D.P.R. 254/2006 non vincola il giudice civile
Cassazione: ordinanza n. 6388 del 18/03/2026.
A cura della Redazione.
Sinistro in parcheggio tra veicolo in retromarcia e veicolo contromano: la Cassazione ha stabilito che la tabella di ripartizione della responsabilità allegata al D.P.R. n. 254/2006 non ha valore vincolante nel giudizio civile e non costituisce presunzione legale, poiché la ricostruzione della dinamica e l'accertamento delle responsabilità spettano esclusivamente al giudice di merito, che deve valutare la condotta reale dei conducenti secondo le circostanze del caso concreto in conformità all'art. 2054 c.c.
Martedi 7 Aprile 2026
Il caso.
Il 15 marzo 2019 si verificava un incidente stradale nell'area parcheggi antistante il Tribunale di Lamezia Terme: l'autovettura condotta da Tizio, mentre usciva in retromarcia dal parcheggio, veniva impattata da quella condotta da Caio, il quale procedeva contromano rispetto alla segnaletica verticale e orizzontale indicante il senso unico di circolazione.
Tizio conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace la compagnia assicuratrice Alfa S.p.A., chiedendo il risarcimento dei danni e addebitando la responsabilità esclusiva del sinistro alla condotta di guida di Caio.
Il Giudice di Pace, all'esito dell'istruttoria, riconosceva un concorso di colpa paritario tra i due conducenti, accogliendo solo parzialmente la domanda. Tizio proponeva appello, sostenendo la responsabilità esclusiva di Caio in ragione della sua circolazione contromano e lamentando un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Il Tribunale di Lamezia Terme rigettava l'appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando Tizio alle spese processuali.
I motivi del ricorso in Cassazione
Tizio ricorreva in Cassazione articolando due motivi:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,2043,2054 co. 2,2697,2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.: il giudice d'appello avrebbe applicato in modo automatico la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c., senza valutare adeguatamente le prove, dalle quali emergeva la condotta esclusivamente colposa di Caio nel procedere contromano;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 150 del Codice delle Assicurazioni e del D.P.R. n. 254/2006: il giudice d'appello avrebbe disatteso la tabella di ripartizione della responsabilità allegata al regolamento, la quale individua come esclusivamente colpevole il conducente che procede contromano, senza indicare alcuna circostanza specifica che giustificasse lo scostamento dai criteri normativi.
La decisione della Cassazione e il principio di diritto
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta entrambi i motivi del ricorso, osservando quanto segue:
Sul primo motivo, la Corte ribadisce i principi consolidati in materia. La presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, co. 2, c.c. ha funzione sussidiaria: opera solo quando le risultanze probatorie non consentano di determinare in concreto il contributo causale di ciascun conducente. Per superarla, il danneggiato deve assolvere un duplice onere probatorio: dimostrare la colpa dell'altro conducente e, al contempo, provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, uniformandosi alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza.
Nel caso di specie, Tizio aveva sì provato la condotta irregolare di Caio (circolazione contromano), ma non aveva dimostrato di aver adottato la massima prudenza richiesta per una manovra di retromarcia. In particolare, non aveva verificato preventivamente la sicurezza dell'area retrostante rispetto a entrambi i sensi di marcia. La Corte sottolinea che il conducente non può limitarsi a fidarsi del fatto che gli altri utenti rispettino le prescrizioni stradali: deve tenere in debita considerazione anche l'eventuale comportamento imprudente altrui, se prevedibile secondo un giudizio ex ante e in concreto. Neppure l'avere arrestato la manovra è stato ritenuto sufficiente, poiché Tizio avrebbe dovuto astenersi dall'intraprenderla in assenza di un preventivo e completo controllo dello spazio retrostante.
La manovra in retromarcia, per le difficoltà di percezione che comporta, esige infatti una condotta particolarmente diligente e una specifica pregnanza dell'onere probatorio in capo al conducente.
Sul secondo motivo la pronuncia chiarisce definitivamente il valore della tabella allegata al D.P.R. n. 254 del 2006 nei giudizi civili di risarcimento del danno da sinistro stradale: la tabella di ripartizione della responsabilità allegata al D.P.R. n. 254 del 2006 (Regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto) costituisce un parametro di riferimento utile a uniformare le liquidazioni in sede stragiudiziale, ma non ha valore vincolante nel giudizio civile e non assurge a presunzione legale.
La ricostruzione della dinamica del sinistro e l'accertamento delle responsabilità spettano esclusivamente al giudice di merito, il quale deve valutare la condotta reale dei conducenti secondo le circostanze del caso concreto, in conformità alla norma di rango superiore contenuta nell'art. 2054 c.c.; ne consegue che l'unica presunzione legale applicabile è quella (relativa) di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c., e il giudice non è tenuto a conformarsi meccanicamente alle indicazioni della tabella regolamentare, che ha natura meramente esemplificativa.
la ragione sistematica di tale conclusione: il D.P.R. 254/2006 è fonte di rango sub-primario (regolamentare) e la sua applicazione non può porsi in contrasto con norme di rango superiore come l'art. 2054 c.c., che impone un accertamento della responsabilità fondato sulla condotta reale dei conducenti. Ogni automatismo che prescinda dalle "ulteriori circostanze" — richiamate dalla stessa clausola di chiusura della tabella — sarebbe logicamente fallace e violerebbe le regole sulla formazione della prova.