La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29475/2024 ha precisato le circostanze in presenza delle quali può essere ravvisato un concorso di colpa del terzo trasportato per le gravi lesioni alla mano riportate nell'incidente nel quale è rimasta coinvolta l'auto nella quale viaggiava.
Venerdi 10 Gennaio 2025 |
Il caso: Tizio, all’epoca dei fatti minorenne, nonché i di lui genitori, adducendo che il minore era rimasto coinvolto in un incidente quale trasportato su una autovettura Golf condotta da Caio, che era risultata priva di copertura assicurativa, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Potenza Caio e la compagnia di Assicurazioni Alfa quale gestore del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, perché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni patiti da Tizio.
In particolare gli attori deducevano che :
- l’autovettura su cui Tizio viaggiava come terzo trasportato, in prossimità di una curva, a causa del fondo scivoloso e della elevata velocità tenuta dal conducente, si era andata a schiantare contro un muretto per poi ribaltarsi e Tizio, che viaggiava con il finestrino aperto, si era aggrappato d’impulso al tettuccio della macchina per mantenersi;
- la mano, nel ribaltamento dell’autovettura, rimaneva schiacciata tra il tettuccio di questa e l’asfalto: a seguito del sinistro, Tizio riportava postumi permanenti del 46% e una inabilità temporanea di gg. 258, subendo una lunga degenza durata oltre sei mesi ed una serie di interventi chirurgici che non portavano alla guarigione totale dell’arto.
Il Tribunale adito dichiarava che le lesioni subìte da Tizio erano state determinate da un pari concorso di colpa tra il medesimo e Caio, e quantificava il danno nella somma di € 235.734,58 oltre interessi e rivalutazione e, applicando la decurtazione del 50% per effetto dell’addebitato concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c., liquidava in favore del medesimo la somma di € 117.867,29, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Gli attori appellavano la sentenza, chiedendo di riformare la sentenza nel senso della sussistenza della sola responsabilità del conducente Caio che, con la sua condotta sconsiderata, aveva esposto sé e il trasportato a gravissimo rischio, ponendo in essere la causa esclusiva dell’evento.
La Corte distrettuale rigettava l'appello, evidenziando che l’aver tenuto, da parte di Tizio, il braccio di poco fuori dal finestrino, l’essersi aggrappato alla cappotta dell’automobile mentre questa si ribaltava, così riportando lesioni alla mano destra, costituiva volontaria esposizione ad un rischio, idonea ad integrare la corresponsabilità del danneggiato nella misura fissata dal primo giudice, in quanto antecedente necessario al verificarsi dell’evento ex art. 1227, primo comma c.c
Gli attori ricorrono in Cassazione, lamentando che la corte del merito aveva fondato la propria decisione limitandosi a confermare la sentenza di primo grado e ad applicare erroneamente l’art. 1227 comma 1 c.c. sul presunto concorso di colpa del danneggiato, per avere lo stesso, aggrappandosi alla capote dell’autovettura con la mano destra, aggravato il danno derivante dall’incidente,
Per gli Ermellini la censura è fondata; sul punto osservano che:
a) risulta erroneamente sussunto sotto questa norma il comportamento di chi, trasportato a bordo di un’autovettura, durante una fase di capottamento dell’autovettura, dovuta alla sconsiderata condotta di guida del conducente, per evitare danni da urto contro la capote dell’abitacolo del veicolo si aggrappi con la mano alla parte esterna di essa attraverso il finestrino aperto, di modo che la mano resti schiacciata tra l’autovettura e l’asfalto o comunque il punto di impatto del veicolo per effetto del capottamento:
b) è sufficiente osservare che si tratta all’evidenza di un comportamento che non solo viene tenuto per evitare un danno (cioè l’urto contro la capote o comunque altre parti del veicolo), ma anche e comunque in condizioni nelle quali il trasportato, in ragione della dinamica incontrollata del moto del veicolo, chiaramente nemmeno è in grado di controllare e prevederne le conseguenze ed anche di poter scegliere altro comportamento:
c) nella specie, ricorre un’evidente falsa applicazione (c.d. vizio di sussunzione) dell’art. 1227, primo comma, c.c., atteso che il comportamento ricondotto a tale norma non è, come dev’essere, un comportamento imputabile sul piano soggettivo al trasportato, sicché non gli si può attribuire rilevanza concausale;
d) né tale rilevanza si può attribuirgli adducendo che prima del capottamento in ipotesi esso trasportato tenesse il braccio appoggiato sul finestrino aperto, posto che il comportamento da considerarsi è quello indotto dal capottamento, che è altro e successivo rispetto al detto appoggio e nemmeno è oggettivamente consequenziale ad esso, posto che la rotazione del veicolo dovuta al capottamento all’evidenza determinò la cessazione di quell’appoggio per l’effetto sull’assetto della persona del trasportato: la manovra, come detto istintiva di appoggio della mano, non può essere stata in alcun modo in relazione di dipendenza causale con quell’appoggio.