Intervento adesivo dipendente e diritto all'equa riparazione

Con l'ordinanza n. 34183 del 23 dicembre 2024 la Corte di Cassazione fa chiarezza in merito ai soggetti che sono legittimati a richiedere l'indennizzo per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del giudizio .

Venerdi 10 Gennaio 2025

Il caso: Con ricorso ex art. 3 l. 24 marzo 2001 n. 89, depositato innanzi alla Corte di appello di Napoli, Tizio lamentava la violazione, in proprio danno, del diritto riconosciuto dagli artt. 111 Cost., 6, paragrafo 1, Convenzione EDU, 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e 2, comma 2-bis, l. 24 marzo 2001 n. 89 a un processo celebrato in tempi ragionevoli: in particolare, eccepiva l’eccessiva durata del giudizio presupposto che, svoltosi in un solo grado di giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli, era iniziato il 29 maggio 2017 ed era terminato il 14 giugno 2021, data di deposito della sentenza.

Pertanto chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore del danno non patrimoniale a titolo di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del giudizio presupposto, in quanto la lentezza del giudizio gli aveva provocato “sofferenze morali e psico-fisiche, un turbamento del suo stato d’animo, la lesione della sua dignità, un perdurante stato di angoscia, ansia, paura, forte stress, patema d’animo, disagio psichico e un repentino cambiamento in peius delle sue abitudini di vita privata, familiare e sociale, con conseguente lesione della sua personalità”.

La Corte dìAppello dichiarava inammissibile il ricorso, sul presupposto che dall'analisi della documentazione prodotta si evinceva che Tizio, in qualità di interventore adesivo dipendente, non era stato ritenuto portatore di un interesse autonomo a partecipare al giudizio, onde non risultava essere legittimato a dolersi dell’eccessiva durata dello stesso.

Tizio ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondati i motivi dell'impugnazione, rileva quanto segue:

a) il pregiudizio derivante dalla violazione del principio della durata ragionevole si ricollega, non alla situazione soggettiva che costituisce l'oggetto del processo presupposto, ma alle sofferenze correlate alla protrazione ingiustificata dello stesso;

b) in tale ambito appare imprescindibile la partecipazione a tale causa, che, peraltro, soprattutto nel giudizio civile, è sempre sorretta da un interesse non di mero fatto, ma giuridico, che sussiste anche in relazione al c.d. intervento adesivo dipendente;

c) pertanto, anche l'interveniente in via adesiva assume, sebbene con limitati poteri la qualità di parte, e, come tale, ha diritto a una definizione del giudizio in tempi ragionevoli, in virtù del principio che costituisce l'essenza della domanda di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001;

d) sulla base di tali considerazioni, sono dunque legittimati a far valere il diritto alla ragionevole durata del processo a norma della legge 29 marzo 2001, n. 89, tutti i soggetti che siano stati parti nel giudizio in cui si assume essere avvenuta la violazione e, quindi, anche le parti intervenute, in quanto anche l'interesse giuridico posto alla base dell'intervento, ancorché adesivo e sebbene riflesso, assume spesso sotto vari profili (patrimoniale, personale) una valenza pari o addirittura superiore a quello sotteso alla controversia pendente fra le parti principali del processo presupposto.

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