Esame di avvocato e voto numerico: quando la motivazione si riduce a un numero

Nota a TAR Lazio, sez. I, 26 febbraio 2026, n. 3563.
Avv. Francesco Russo.

La sentenza del TAR Lazio n. 3563/2026 ribadisce un orientamento consolidato in tema di esame di abilitazione forense: il voto numerico attribuito agli elaborati scritti costituisce motivazione sufficiente del giudizio.

Martedi 7 Aprile 2026

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza che valorizza la natura massiva della procedura e la predeterminazione dei criteri di valutazione, limitando il sindacato del giudice amministrativo ai soli casi di manifesta illogicità o errore macroscopico. Il contributo analizza il quadro normativo vigente, ancora segnato dalla fase transitoria, e le implicazioni operative per la proponibilità dei ricorsi.

Il tema della motivazione nei giudizi di non ammissione agli orali dell’esame di abilitazione forense continua a generare contenzioso, spesso costruito sull’assunto che il solo voto numerico non sia sufficiente a rendere comprensibile la valutazione della commissione.

La sentenza n. 3563 del 26 febbraio 2026 del TAR Lazio torna su questo punto e lo fa in modo netto, ribadendo un orientamento che, più che consolidato, appare ormai strutturale.

Il caso prende le mosse dal ricorso di un candidato escluso dalle prove orali a seguito del giudizio di insufficienza riportato nello scritto di diritto civile. Tra le censure principali, viene dedotta la violazione dell’obbligo di motivazione, sul presupposto che l’assenza di annotazioni o spiegazioni testuali impedirebbe di comprendere le ragioni della valutazione negativa. La risposta del TAR è lineare: nelle procedure valutative di questo tipo, il voto numerico è già di per sé motivazione.

La chiave della decisione sta nella qualificazione del punteggio. Non si tratta, secondo il Collegio, di un dato meramente quantitativo, ma della sintesi di un giudizio tecnico complessivo, espresso alla luce di criteri previamente stabiliti. In altre parole, la motivazione non è assente, ma è incorporata nel sistema di valutazione. Il numero non sostituisce la motivazione: ne è la forma tipizzata.

Questo passaggio diventa più chiaro se si considera il contesto in cui si colloca l’esame di abilitazione forense. Si tratta di una procedura che coinvolge un numero estremamente elevato di candidati, corretta sulla base di parametri uniformi e predeterminati. In un simile scenario, la richiesta di una motivazione analitica individuale per ciascun elaborato non è solo non prevista, ma risulterebbe difficilmente compatibile con la struttura stessa del procedimento. Il voto numerico assolve quindi a una funzione di sintesi che il sistema considera sufficiente.

Un ulteriore elemento valorizzato dalla sentenza è il quadro normativo applicabile. Il TAR evidenzia come continui a trovare applicazione il regime previgente dell’esame forense, in ragione del prolungamento della fase transitoria disposto dal legislatore. Questo dato non è neutro. Significa, infatti, che non operano le disposizioni più recenti che, almeno in astratto, avrebbero imposto forme di motivazione più articolate. La sufficienza del voto numerico non è quindi solo il risultato di un orientamento giurisprudenziale, ma è coerente con l’attuale assetto normativo.

Le conseguenze si riflettono direttamente sul piano del sindacato giurisdizionale. Il giudice amministrativo, ricorda il TAR, non può trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione del merito dell’elaborato. La discrezionalità tecnica della commissione resta un limite invalicabile, salvo che emergano vizi evidenti. Non è sufficiente ritenere il compito “meritevole di sufficienza” o contestare in via generica l’ingiustizia del voto. Occorre individuare un errore macroscopico, una illogicità manifesta o una violazione concreta dei criteri di correzione.

È proprio su questo punto che la sentenza assume un rilievo pratico significativo. Il contenzioso in materia di esame forense tende spesso a costruirsi su argomentazioni difensive che, in realtà, chiedono al giudice una nuova valutazione del compito. Ma una simile operazione resta preclusa. Il controllo giurisdizionale si arresta prima, e si limita a verificare la coerenza esterna del giudizio, non la sua condivisibilità.

In definitiva, la decisione del TAR Lazio conferma un assetto ormai stabile, in cui il voto numerico non rappresenta una forma ridotta di motivazione, ma una modalità espressiva ritenuta adeguata rispetto alla natura della procedura. Il risultato è un sistema in cui lo spazio per il sindacato giurisdizionale resta volutamente contenuto, a tutela della funzione valutativa della commissione.



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