E' stato pubblicato sulla G.U. n. 81 del 7 aprile 2016 il Decreto Ministeriale n. 48/2016 recante il “regolamento per la disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali”.
Venerdi 15 Aprile 2016 |
Il decreto consta di 11 articoli che regolano le varie fasi dell' esame di Stato, a partire dalle modalità di presentazione delle domande. Qui di seguito alcune delle disposizioni del decreto:
Art. 2) Nel decreto deve essere prevista la presentazione della domanda anche con modalità telematiche, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
Art. 3) Per quanto attiene alla formulazione e consegna dei temi, la norma prevede che in un arco temporale compreso tra i 120 e i 60 munuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, il Ministero della giustizia trasmette al presidente della commissione distrettuale, a mezzo di posta elettronica certificata, i temi formulati per ciascuna prova, protetti da un meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche.
Il file contenente la chiave privata di decrittazione è inserito dal Ministero in un'area riservata del proprio sito internet, nel lasso temporale compreso tra i 60 e i 30 minuti precedenti l'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta. Nei giorni immediatamente precedenti l'inizio della prima prova scritta, il Ministero consegna al presidente della commissione distrettuale le credenziali personali per l'accesso all'area riservata di cui al periodo precedente.
All'ora fissata per l'inizio di ciascuna prova scritta, la commissione procede alla decrittazione del tema inviato a mezzo di posta elettronica certificata.
Art. 4) Svolgimento delle prove scritte: il Presidente della Corte di Appello ha il compito di disporre che i locali degli esami siano sottoposti al monitoraggio dello spettro radioelettrico con schermatura delle frequenze della telefonia cellulare e dei collegamenti wi-fi; i candidati non possono introdurre nel locale degli esami strumenti informatici, carta, appunti, manoscritti, libri ecc; ciascun candidato è collocato in un tavolo separato individuato in modo casuale, secondo modalità di assegnazione casuale stabilite dalla commissione distrettuale entro il giorno precedente la data fissata per la consegna dei testi di legge.
Art. 5) Correzione delle prove scritte: la commissione e le sottocommissioni distrettuali procedono alla correzione degli elaborati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove; la proroga di detto termine può essere disposta una sola volta, e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente della Corte d'appello, per motivi eccezionali e debitamente accertati.
E' previsto che al termine delle operazioni di correzione degli elaborati scritti di tutti i candidati, la commissione distrettuale procede, alla presenza di due unità di personale amministrativo o di personale delle forze di polizia individuate dal presidente della Corte di appello, all'apertura delle buste piccole contenenti i cartoncini sui quali sono riportati i nominativi dei candidati.
Art. 6) Svolgimento delle prove orali: La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Successivamente all'illustrazione della prova scritta, al candidato sono rivolte le domande individuate mediante estrazione svolta con modalità informatiche tra quelle contenute in un apposito data base.
Il candidato ha diritto di assistere all'estrazione con modalità informatiche delle domande sulle quali deve rispondere; ogni componente della commissione o della sottocommissione può rivolgere al candidato domande di approfondimento dell'argomento oggetto della domanda estratta, volte a verificare l'effettiva preparazione dello stesso.