Una giustizia…senza tribunali

Dopo l’esito del recente Referendum, è tornata in discussione la necessità di avviare una organica Riforma della Giustizia allo scopo di evitare le lungaggini processuali che ne impediscono il suo regolare funzionamento nel nostro Paese (v. A, Talarico,87 tribunali italiani a rischio di chiusura, in Riv, Terultimafermata, Marzo 2026).

Sabato 4 Aprile 2026

A tale scopo, prima della Riforma Cartabia del 2022, il Governo Monti tentò la prima grande riforma della geografia giudiziaria con il D.Lgs. 155/2012.

Tuttavia, il Parlamento impose di salvare esplicitamente alcuni Tribunali presidio dell’Antimafia come Castrovillari, Lamezia Terme, Paola, Sciacca e Caltagirone, che rimasero aperti perché la Camera ritenne che sarebbe stato troppo rischioso chiuderli in territori dove la criminalità organizzata era diffusa e, pertanto, andava contrastata.

La Riforma varata dalla Ministra Cartabia, benché fosse animata dalla stessa necessità di ridurre i tempi dei processi ed il contenzioso già pendente al momento della emanazione del D.Lgs. 150/2022, non ha sortito alcun effetto in tal senso.

Si pensi alla introduzione dell’Istituto della Giustizia Riparativa che, sia pure ritenuto complementare al Processo e ad adiuvandum della celerità dello stesso, non ha potuto trovare attuazione per tutta una serie di ragioni, tra cui da una parte, per una sorta di disapplicazione dello stesso per i casi minori procedibili a querela di parte, e, dall’altra, per il ritardo nell’’apertura dei Centri introdotti dalla normativa per la composizione dei conflitti tra imputato e Vittima, con l’ausilio di una nuova classe di Mediatori Penali ancora tutta da formare a cura delle Università.

Tanto meno è servita la introduzione della c.d. Giustizia Telematica che ha dall’inizio mostrato tutte le sue carenze strutturali dovute alla mancanza di piattaforme affidabili per i depositi degli atti civili, mentre per quelli penali la Classe Forense ha mostrato una totale avversione per la perdita del rapporto con Giudici e Pubblici Ministeri per affrontare le delicate questioni difensive che non possono essere affidate ad un PC.

Neppure è servita la Legge di Riforma delle competenze dei Giudici di Pace, a cui venne delegata la c.d. “Giustizia Bagatellare” per le cause minori per sgravare i Tribunali dal carico dei processi pandenti affidando gli stessi alla decisione di Giudici Onorari.

Per sopperire alle gravi ed irrisolte carenze organizzative, adesso l’ANM propone di tornare indietro alla riorganizzazione degli Uffici Giudiziari, riducendone il numero ed applicando un criterio numerico puro allo Organico proposto di 30 giudici e 10 PM, anche per gli Uffici Giudiziari in territori dove la domanda di giustizia non è misurabile solo con i fascicoli pendenti, ma con il tasso di infiltrazione della ‘ndrangheta, con il numero di beni sequestrati, con la pressione quotidiana su Magistrati, Avvocati e Testimoni.

Il Tribunale di Locri, ad esempio, con 30 giudici ma solo 8 PM in organico, rientrerebbe nella proposta di chiusura dell’Associazione a causa della insufficienza della sola componente requirente.

Si tratterebbe, in tal caso, di sopprimere il funzionamento del Tribunale del Distretto di Reggio Calabria più esposto alla criminalità organizzata della Locride e trasferire processi di ‘ndrangheta a Reggio Calabria, già sovraccarica di fascicoli aperti.

Sul punto, l’ANM si è premurata di diffondere messaggi rassicuranti per gli Operatori della Giustizia poiché, secondo quanto affermato dal Segretario Generale “Non ci siamo intestati una vittoria e siamo pronti a tornare sugli otto punti da cui siamo partiti il 5 marzo del 2025 nell’incontro a Palazzo Chigi. Vogliamo lavorare con il ministero e con gli avvocati sulle riforme necessarie per l’efficienza della giustizia. L’Anm non è un attore politico, ma è sempre intervenuta nel dibattito pubblico sui temi della giustizia e, come in questa occasione referendaria evitando una contrapposizione frontale” (Fonte RaiNews)

Invero, i punti in questione vennero approvati dalla Giunta esecutiva centrale dell’ANM e lo stesso segretario generale li presentò in un suo scritto “Le nostre ragioni esposte al Governo”, pubblicato il 6 marzo 2025 sulla rivista La Magistratura.

Secondo l’Associazione, occorre rivolgere l’attenzione ad una consistente revisione delle piante organiche degli Uffici giudiziari in base agli effettivi carichi di lavoro, disponendo la chiusura di quelli con meno di dieci magistrati del Pubblico Ministero e trenta Giudici, destinando le risorse umane ed economiche, resesi così disponibili, agli Uffici più in affanno.

Insomma, sarebbe questa la ricetta per risolvere i problemi di una Giustizia sempre più in ritardo e come tale fonte di preoccupazione della collettività, ossia stesso numero di Giudici e PM ma meno Tribunali sul Territorio (sic!!).

Si tratterebbe, quindi, di una Giustizia. senza Giudici e senza alcune sedi.

Come afferma l’Autore innanzi citato, se la proposta dell’ANM trovasse accoglienza nelle sedi istituzionali competenti, le conseguenze sarebbero devastanti sulla base dell’analisi della pianta organica ufficiale dell' allora Ministro della Giustizia (D.M. 14 settembre 2020, Tabella E).

  • L’attuale geografia giudiziaria

L’Italia ha 11,8 Magistrati ogni 100.000 abitanti contro una media europea di 17,6. Ogni PM italiano gestisce in media 1.192 fascicoli l’anno mentre in Europa la media è 204. La scopertura media degli organici si attesta intorno al 10-15%, con punte che in alcune sedi del Sud superano il 20%.

La soluzione logica a questi numeri sarebbe quella di assumere nuovi. magistrati, senza chiudere i Tribunali.

Se un Ufficio Giudiziario dispone di 15 giudici quando ne dovrebbe avere 30 e non si riesce a coprire i posti, il problema non è l’ufficio bensì è la necessità di nuove assunzioni, al di là di quelle previste dal turn over.

Sopprimere una o più sedi non risolve l’attuale carenza di magistrati ma finisce solo con l’appesantire l’attuale situazione dehli Uffici counque operanti sul territorio nazionale anche nelle zone a rischio. .

Vale la pena ricordare che un altro degli otto punti della proposta della ANM è quello che punta sulla maggiore interscambiabilità tra la funzione di Giudice e quella del Pubblico ministero che va letta in parallelo con quella della revisione della geografia giudiziaria.

Le due, insieme, disegnano un sistema più concentrato e più fluido nei ruoli interni sintetizzabile in due equazioni: meno Tribunali = giustizia poco e male diffusa; più interscambiabilità = maggiore possibilità di commistioni tra funzioni inquirenti e funzioni giudicanti.

Il tutto in spregio alla c.d. terzietà del Giudice che, da principio e valore costituzionale sancito dall’art 111 Cost., diviene una materia negoziabile con il Governo per la Magistratura della criticabile proposta di soppressione di alcuni Tribunali ad organico ridotto (!!).

  • Il Giusto processo e l’importanza del contraddittorio

Sulla questione vale la pena di ricordare, come afferma la Dottrina da anni, che “la condizione di terzietà del Giudice è un elemento necessario, ma non sufficiente, per avere la certezza che possa assolvere la sua funzione con neutrale obbiettività” per conseguire nei Tribunali la piena attuazione del c.d. Giusto Processo, ancora inattuato, per assicurare la parità delle Parti.

Nei commenti alla Riforma è stato affermato, in maniera condivisibile, che ” Giudicare é un compito necessario e impossibile a un tempo.Necessario, soprattutto quando si tratta di fatti di reato, perché una Società non può lasciare privi di conseguenze comportamenti incompatibili con la sua ordinata sopravvivenza.Impossibile, perché non siamo in grado di conoscere la verità, ovvero, meglio, non possiamo mai avere la certezza di averla conseguita”.

Qualunque persona, investita del gravoso compito del giudicare, si approccia al processo con un proprio vissuto, un proprio bagaglio culturale e un assetto emotivo che fatalmente ne influenzano le capacità di percepire, di valutare e di decidere il caso sottoposto al suo esame.

In Dottrina è pacifico il principio che “tra le tante verità possibili, quella espressa dal processo costituisce la migliore verità che una Comunità è in grado di darsi nel rispetto dei diritti dei suoi consociati sebbene vi siano limiti alla ricerca della verità come i limiti c.d.”valoriali” poiché l’Ordinamento ripudia il ricorso a metodi che siano lesive della dignità umana, anche ove siano utili all’accertamento della verità e limiti connaturati alla fallibilità dei nostri strumenti di conoscenza” .

Come dimostrano alcune controverse o erronee sentenze, tali limiti generano decisioni, a volte assurde ovvero erronee, che cagionano danni irreparabili ai malcapitati destinatari oltre che al Bilancio dello Stato, costretto a rimediare.

In conseguenza, per superare tali limiti, occorre ricorrere al contraddittorio che costituisce lo strumento meno imperfetto “per la ricerca della verità”.

Da quanto innanzi emerge una accresciuta attenzione al contraddittorio nella formazione della prova, come pure nella emissione dei provvedimenti cautelari, poiché esso trova la sua massima espressione quando sono assicurate l’oralità e la contestualità del confronto delle Parti in udienza ovvero nella fase istruttoria che la precede.

Ne costituisce riprova il recente affidamento a tre giudici della emanazione dei provvedimenti cautelari richiesti dal PM, il divieto di pubblicazione integrale delle Odinanze di custodia e l’interrogatorio preventivo dell’imputato.

A tanto aggiungasi che il principio della ragionevole durata del processo costituisce un diritto dell’imputato ma anche la garanzia di un processo “Giusto” che si fondi su tali principi ma, sopratutto, sulla effettiva parità delle Parti, benché vi siano ancora molte difficoltà per assicurare tale equiparazione tra accusa e difesa. La svolta, rispetto all’obsoleto assetto precedente, avvenne con il Codice di procedura penale del 1989, laddove si sostenne che l’accertamento della verità fosse affidato alla c.d. Cross Examination mutuata dalle Corti americane sancendo la parità tra Accusa e Difesa.

Dieci anni dopo, venne sancita la Terzietà del Giudice con le regole del c.d. Giusto Processo che vennero fissate con la riscrittura dell'articolo 111 Costituzione privilegiando la difesa dell’imputato ma non quella della Vittima.

Ne è scaturito un acceso dibattito che ha dato origine, anche in questo caso, ad un Disegno di Legge Costituzionale, ancora all’esame del Parlamento, dopo l’approvazione al Senato che ha collocato la tutela processuale della Vittima sotto l’art.24 della Costituzione, che sancisce il diritto di difesa in generale, e non già della più opportuna modifica dell’art.111, che non soddisfa le legittime ragioni ed aspettative risarci tore delle Vittime e la loro partecipazione al giudizio alla stregua delle altre Parti coinvolte.

  • La riduzione dei Tribunali italiani

Occorre precisare che la proposta di revisione dell’ANM prevede che sia applicabile a fronte di una sola insufficienza di organico sia dei PM o dei Giudici mentre minori conseguenze avrebbe la chiusura delle sedi giudiziarie per insufficienza dell’organico di entrambe le categorie.

Pertanto, sarebbero 87 i tribunali italiani che, applicando la soglia proposta dall’ANM, risulterebbero candidati alla chiusura.

Sui 139 uffici giudiziari di primo grado analizzati sulla base della pianta organica ufficiale del Ministero della Giustizia, solo 52 superano entrambe le soglie richieste di almeno 30 giudici e almeno 10 PM. Gli altri, il 63% del totale, sarebbero destinati alla soppressione, con i procedimenti trasferiti ad altre sedi già congestionate.

Operando in tal modo due Tribunali su tre non sopravviverebbero senza curarsi delle esigenze del territorio, del numero dei reati e del contenzioso civile.

Inoltre la distribuzione del taglio sul territorio nazionale non risulta uniforme bensì selettiva, e finisce per colpisce esattamente dove lo Stato dovrebbe essere più presente.

Tutti gli avamposti del contrasto statuale alla criminalità organizzata sarebbero falcidiati dalla revisione della geografia giudiziaria

Al Sud continentale sono circa 20 i tribunali a rischio.

Sparirebbero Sulmona, Lanciano, Vasto, capoluoghi abruzzesi con radici giudiziarie risalenti all’Unità d’Italia.

Andrebbero via Isernia e Larino, lasciando il Molise senza giustizia di prossimità.

In Calabria, la regione con la presenza più capillare di ‘ndrangheta, chiuderebbero certamente Crotone, Paola, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Locri e forse anche Palmi e Castrovillari mentre resterebbero aperti. solo Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Nelle Isole la situazione è identica poiché 15 tribunali siciliani e sardi finirebbero sotto la scure, tra cui Gela, Caltagirone, Sciacca, Enna, Patti, Barcellona Pozzo di Gotto, Lanusei, Nuoro, Oristano che coprono aree difficili del Paese.

Al Centro sparirebbero 21 sedi, tra cui L’Aquila — capoluogo di regione, a meno di 15 anni dal terremoto — Urbino, Fermo, Rieti, Viterbo, Spoleto. Al Nord sarebbero 32, compresi Aosta, Biella, Sondrio, Gorizia, Belluno, Rovereto.

Ventidue Tribunali lombardi, piemontesi, veneti, liguri ed emiliani sareb bero chiusi perché non raggiungono la soglia di 30 giudici.

Il che dimostra che il problema non è la competenza dei singoli uffici, ma la scelta dello Stato di non dotarli di uffici con magistrati a sufficienza

In ogni caso la proposta dell’ANM trascura un punto essenziale ossia quello di dotare le sedi che sostituiscono quelle soppresse di uffici e collaboratori.

Infine, il solo trasferimento di fascicoli e la nuova assegnazione degli stessi ad altri Magistrati comporterebbe un allungamento dei tempi delle decisioni, come avvenuto per l’accorpamento ai Tribunali delle vecchie Preture o il semplice trasferimento delle competenze ai Tribunali per le cause di lavoro. Il tutto in danno dei cittadini interessati al contenzioso già esistente.

  • Conclusioni

I dati della pianta organica rivelano qualcosa che l’ANM tende a non dire: molti Tribunali sono in affanno e, quindi, in arretrato sui tempi già lunghi della Giustizia non perché siano strutturalmente piccoli, ma perché lo Stato non ha mai coperto i posti vacanti.

Il che dimostra che il problema non è la competenza dei singoli Uffici, ma la scelta dello Stato di non dotarli di uffici con magistrati a sufficienza.

La giustizia italiana ha bisogno di riforme reali: più magistrati, più personale amministrativo, più tecnologia, più edifici. ma non ha bisogno di perdere 87 tribunali.

Ne consegue che chiuderli non li rende più efficienti ma ii elimina trascurando un pezzo di Italia che non solo non lo merita ma che non può permetterselo se costituiscono un effettivo baluardo contro l’aumento della criminalità.

Pertanto, archiviato il Referendum, dopo le aspre battaglie per giungere alla approvazione della Riforma del Ministro Nordio, rimane un problema di fondo ossia quello della revisione della Costituzione (v. C. Verdelli sul Corriere della Sera del 10 Nov. 2025)

Si tratta di innovazioni da apportare al sistema giudiziario che delineano un’Italia profondamente diversa da come siamo abituati a pensarla da ottant’anni a questa parte.

Al di là delle considerazioni se le modifiche proposte dal Governo in carica fossero giuste o sbagliate, resta il fatto che nessun Governo in passato é riuscito a mettere in atto una vera innovazione.

Dalle nuove dichiarazioni a sostegno della necessità di una Riforma, il nuovo corso dovrebbe garantire un servizio migliore per cittadini, una giustizia più giusta e meno venata da tentazioni politiche.

A parte questo, la vera emergenza di una Riforma, invece, sarebbe quella di evitare, alla luce di sentenze infelici, che hanno suscitato clamore nella Opinione Pubblica, condanne ingiuste ed in seguito revocate, con notevole danno economico per lo Stato e, di riflesso, per tutti i contribuenti da porsi a carico di chi le ha emesse che non può essere sollevato dalle sue responsabilità.

E per questo non serve un Referendum ma una Legge del Parlamento che faccia chiarezza sulle attuali procedure farraginose,

Non era esattamente questo lo spirito dei Padri Costituenti in tema di Giustizia ma si avvicina molto allo spirito di questi tempi nel Nostro ed in altri Paesi Europei.

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