Con l’ordinanza 5220/2024 del 27 febbraio scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al termine prescrizionale delle sanzione e degli interessi in materia tributaria.
Martedi 5 Marzo 2024 |
IL CASO: La vicenda esaminata trae origine da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, avente ad oggetto tributi erariali, notificata dall’Agenzia delle Entrate ad un contribuente.
Avverso tale comunicazione, quest’ultimo proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale la quale dichiarava la prescrizione di tutti i crediti sottesi al provvedimento impugnato, ad esclusione di uno solo di quello azionato.
La Commissione Tributaria Regionale, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava parzialmente la decisione di primo grado, escludendo dalla prescrizione anche un’altra cartella di pagamento sottesa all’avviso di iscrizione ipotecaria.
I Giudici di secondo grado ritenevano applicabile la prescrizione decennale solo con riferimento al capitale, confermando la prescrizione quanto ad interessi e sanzioni.
L’Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la decisione della Commissione Tributaria Regionale, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo, con l’unico motivo del ricorso, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, cod. civ., e 20, d.lgs. n. 472/97, avendo i giudici di merito applicato ad interessi e sanzioni la prescrizione quinquennale nell’ipotesi in cui la definitività del relativo debito non derivi da provvedimento giurisdizionale irrevocabile.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale nel rigettarlo ha espressamente affermato “che in generale deve ritenersi che effettivamente la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 d. lgs. n.472/1997 per le sanzioni”, osservando che:
secondo quanto affermato dalla prevalente giurisprudenza, gli interessi sono regolati da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4 del codice civile. La relativa obbligazione riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione;
la prescrizione quinquennale delle sanzioni è stato espressamente applicata dagli stessi giudici di legittimità in un recente arresto giurisprudenziali;
relativamente agli accessori il termine di prescrizione decennale, previsto dall’art. 2953, cod. civ., si applica esclusivamente in presenza di una pronuncia giudiziale.
Nel caso di specie, hanno concluso i giudici di Piazza Cavour, è escluso che gli accessori siano stati accertati giudizialmente, ed anzi la stessa Commissione Tributaria Regionale ha correttamente chiarito che la prescrizione decennale era limitata per essi al caso della previa pronuncia giudiziale.