ATP ai fini conciliativi ex art. 696 bis cpc: presupposti

A cura della Redazione.

Si segnala il provvedimento n. 6408/2025 del Tribunale di Nola nella quale sono specificati i presupposti in presenza dei quali può essere ritenuto ammissibile il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis cpc, ai fini della composizione della lite.

Giovedi 27 Marzo 2025

Il caso. Nell'ambito di un procedimento introdotto da Mevia ex art. 696 bis cpc avente ad oggetto un appalto per la realizzazione, da parte della resistente, la soc. Delta, di impianti (acqua calda sanitaria, idraulico e di estrazione dell’ aria), il Tribunale adito, nel dichiarare inammissibile il ricorso, evidenzia quali devono essere le condizioni di ammissibilità del ricorso in parola:

a) la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. non ha natura cautelare (non è diretta a raccogliere una prova che rischia di venir meno, ma assolve in via principale una funzione conciliativa di una controversia non ancora sfociata in un contenzioso giudiziale), pertanto ai fini della sua ammissibilità è irrilevante l’esistenza del periculum in mora;

b) come in ogni ipotesi di istruzione preventiva, l’ammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è vincolata all’accertamento della sussistenza del fumus boni iuris, dovendo il ricorrente provare la probabile esistenza del diritto che potrà essere fatto valere nel giudizio di merito (diversamente, l’istituto si presta ad abusi);

c) sebbene la mera contestazione in ordine all’an debeatur non appaia sufficiente al fine di paralizzare la esperibilità dello strumento in esame (prestandosi, viceversa, ad abusi da parte del convenuto), d’altra parte il ricorso sia inammissibile laddove appaia prima facie, fin dalla prospettazione del ricorrente, la insussistenza della possibilità di addivenire ad una conciliazione della controversia, che costituisce appunto la finalità precipua dello strumento de quo;

d) peraltro, l’ammissibilità della C.T.U. nell’ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. incontra un limite oggettivo nella possibilità che i danni richiesti di accertamento e di quantificazione siano accertabili e valutabili sulla base degli elementi disponibili e senza necessità di espletamento di attività istruttorie ulteriori rispetto alla C.T.U. stessa;

e) nel caso in esame, dalle difese del resistente emerge che le sue contestazioni sono mosse proprio in merito all’ oggetto dell’ appalto intervenuto tra le parti e pertanto difetta in radice adeguata prova in ordine all’ oggetto del contratto di appalto intercorso tra le parti, sicchè la consulenza tecnica assumerebbe, ove espletata nella presente sede - in assenza delle necessarie valutazioni di merito circa l’ accertamento dell’ oggetto del contratto di appalto – finalità esplorative.

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