Responsabilità medica: acquisizione di documenti da parte del CTU nella consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.

Avv. Giovanni Stefano Messuri.

La richiesta di acquisizione di documenti da parte del CTU nella consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. non può sopperire all’onere di allegazione probatoria della parte.

Lunedi 21 Dicembre 2020

Si segnala l’ordinanza del 17 ottobre 2019 emessa dal Tribunale di Vicenza, I sezione civile, Giudice dott.ssa Gandolfo, in materia di acquisizione documentale da parte del CTU nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e art. 8 L. 24/2017 (cd. Gelli-Bianco).

Il CTU non dispone del potere di sopperire alle carenze delle parti in causa per mancato espletamento del proprio onere probatorio. L’autorizzazione all’acquisizione di documenti da parte del CTU di cui all’art. 194 c.p.c., per l’esaustivo espletamento delle operazioni peritali, non deve infatti essere convertito nella possibilità di sostituirsi alla parte ricorrente nell’allegazione di documentazione necessaria a provare il fatto costitutivo della propria pretesa.

Consentire al CTU di supplire al carente espletamento dell’onere probatorio della parte determinerebbe infatti una violazione sia del principio del riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. – secondo cui è preciso onere di parte ricorrente provare il fondamento della propria domanda – sia del principio del contraddittorio. Il CTU può solo richiedere di acquisire documenti al fine di verificare quanto dedotto e prodotto in giudizio o con lo scopo di accertare fatti accessori e marginali funzionali alla completezza dell’operazione peritale demandata dal Giudice (in termini, Cass. Civ. n. 12921/2015, Cass. Civ. n. 14577/2012).

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