Il C.U nell'accertamento tecnico preventivo: i chiarimenti del Ministero

A cura della Redazione.
Lunedi 29 Maggio 2023

Con provvedimento del 12 maggio 2023 il Dipartimento per gli affari di giustizia Direzione Generale degli Affari Interni -Servizi relativi alla Giustizia Civile ha risposto al quesito posto sul canale Filodiretto dal Dirigente amministrativo del Tribunale di Palermo relativamento all'importo del Contributo unificato dovuto nell'accertamento tecnico preventivo.

Il dirigente del Tribunale di Palermo ha chiesto se nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, il resistente che propone domanda riconvenzionale, chiamata in causa del terzo o intervento autonomo, possa beneficiare del dimezzamento del contributo unificato al pari del ricorrente., essendo sorto un contrasto tra alcune prescrizioni impartite dalla Direzione stessa.

Infatti:

- secondo una “massima”, pubblicata sul foglio di informazione n. 1/2018, relativa ad un provvedimento del 23 febbraio 2018, nell'ambito del procedimento per ATP, deve essere pagato un autonomo contributo unificato - commisurato al valore della domanda e secondo gli importi fissati dall'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 - dalla parte che, costituendosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, svolga domanda di chiamata in causa del terzo”;

- secondo altra risposta a quesito fornita dalla Direzione generale della Giustizia civile sempre in data 23.02.2018 (prot. DAG 38947.U): nel caso in cui la domanda riconvenzionale, la chiamata in causa del terzo o l'intervento autonomo siano proposti in un procedimento che beneficia del dimezzamento del contributo unificato, deve ritenersi che tale beneficio debba essere riconosciuto anche in favore della parte che propone tali domande.

Con la risposta del 12 maggio si chiarisce che ai procedimenti speciali previsti dal Libro IV, titolo I del c.p.c., tra i quali è ricompreso anche l’accertamento tecnico preventivo, il dimezzamento del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 115, si estende anche alla parte resistente che proponga una domanda riconvenzionale, una chiamata in causa del terzo o un intervento autonomo.

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