Opposizione ad ordinanza-ingiunzione di valore inferiore a € 1033: regime fiscale e C.U.

Con provvedimento del 16 gennaio il Ministero della Giustizia ha chiarito il regime fiscale delle controversie aventi ad oggetto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di valore inferiore a € 1.033,00.

Venerdi 26 Gennaio 2024

Il caso: Con quesito posto sul canale Filo Diretto, la Dirigente amministrativa del Tribunale di Lecce formulava due quesiti in materia di contributo unificato e anticipazione forfettaria da riscuotere nelle controversie aventi ad oggetto l’opposizione a sanzione amministrativa nei giudizi di valore inferiore ad euro 1.033,00.

In particolare, ha chiesto di sapere se:

1. nei giudizi di appello instaurati dinanzi al Tribunale avverso le sentenze del Giudice di pace debba farsi applicazione dell’art. 10 comma 6-bis del d.P.R. n.115/2002, che prevede sia il pagamento del contributo unificato che dell’anticipazione forfettaria, o piuttosto del trattamento più favorevole previsto dall’art. 46 legge 21 novembre 1991, n. 374, che prevede solo il pagamento del contributo unificato;

2. nei giudizi di primo grado instaurati direttamente dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’art.6, comma 4, d.lgs. n.150/2011, debba o meno richiedersi, oltre al contributo unificato, anche il pagamento dell’anticipazione forfettaria ex 10, comma 6-bis, d.P.R. cit. oppure possa estendersi – anche in questi casi – il trattamento di favore riservato dall’art. 46, l. 374/91.

Il Ministero, con la nota su citata, preliminarmente osserva:

a) la Corte di Cassazione, muovendo dalla ratio della disciplina appena citata, quale quella di rendere meno gravose sotto il profilo fiscale le controversie di modesto valore, ha ritenuto che l’operatività dell’art.46 cit. non dovesse essere ancorata solo agli atti emessi dal giudice di pace, affermando piuttosto che tale disposizione agevolativa dovesse trovare applicazione anche nei giudizi di gravame delle cause di competenza del giudice di pace e, più in generale, per tutte le controversie, in considerazione del solo valore della causa (non eccedente euro 1.033), indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario adito (v. sentenza n. 16310 del 16 luglio 2014; ordinanza n. 31278 del 4 dicembre 2018; ordinanza n. 21050 del 2 ottobre 2020; ordinanza n. 4725 del 22 febbraio 2021);

b) l’art.46 della legge 374 del 21 novembre 1991, secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, assurge dunque a norma di portata generale che introduce un regime fiscale di maggior favore (secondo il quale è dovuto solo il pagamento del contributo unificato) che si applica a tutte le controversie civili di valore inferiore ad euro 1.033,00, a prescindere dall’oggetto del giudizio e dall’autorità giudiziaria competente alla sua trattazione, ispirata dall'intento di rendere più agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale in tali procedimenti.

Da ciò discende la conclusione per cui qualora ricorra la condizione oggettiva del valore della causa non eccedente la somma di euro 1.033,00, il regime fiscale da applicarsi sarà quello indicato dall’art.46 della legge 374/1991, (ossia è dovuto solo il pagamento del contributo unificato e non la marca da 27 euro) anche ai giudizi aventi ad oggetto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione, siano essi proposti in grado di appello, ovvero proposti direttamente al Tribunale.

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