Atp: inammissibile il regolamento di competenza sul provvedimento del giudice che afferma o nega la propria competenza

Il provvedimento con il quale il Giudice affermi o neghi la propria competenza a provvedere sull’istanza di accertamento tecnico preventivo conciliativo previsto dall’art. 686 bis c.p.c. non può essere impugnato per regolamento di competenza non avendo esso nessuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito.

Venerdi 29 Gennaio 2021

Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1128/2021, pubblicata il 21 gennaio 2021.

IL CASO: La vicenda nasce dal ricorso per regolamento di competenza proposto avverso l’ordinanza emessa dal Giudice di Pace nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto l’accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi per danni arrecati alla vettura del ricorrente che era stata concessa in comodato alla resistente. Con la suddetta ordinanza il Giudice di Pace aveva ritenuto il ricorso ammissibile e conferito l’incarico al consulente tecnico d’ufficio per procedere.

La ricorrente sosteneva che, trattandosi di causa di valore indeterminato e comunque superiore ad Euro 5.000 e che la stessa aveva per oggetto obbligazioni nascenti da contratto di locazione, la competenza spettasse al Tribunale.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, sulla scorta del suddetto principio, ha dichiarato il ricorso per regolamento di competenza inammissibile, osservando che:

come chiarito in altri arresti giurisprudenziali degli stessi giudici di legittimità, l’art. 46 c.p.c (casi di inapplicabilità del regolamento di competenza), dopo la riforma di cui al Decreto Legislativo n. 40 del 2006, è rimasto immutato e continua ad escludere che le sentenze del giudice di pace, soltanto sulla competenza o sulla competenza e sul merito, siano, rispettivamente, assoggettabili al regolamento di competenza necessario le prime ed a quello facoltativo le seconde;

in virtù della modifica del terzo comma dell’art. 339 c.p.c., le sentenze del giudice di pace sono impugnabili con l'appello nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c. ( “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 13, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”);

nel caso di specie, se l’ordinanza del giudice di pace impugnata con il ricorso per cassazione fosse stata considerata come decisione sulla competenza avverso la stessa la ricorrente avrebbe dovuto procedere con l'appello, trattandosi di causa soggetta a regola di decisione secondo diritto.

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