Il Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 273/2025 chiarisce a chi spetta la legittimazione attiva a richiedere le somme dovute (e non corrisposte) a titolo di mantenimento del figlio poste a carico del genitore non collocatario nella sentenza di divorzio.
Venerdi 28 Marzo 2025 |
Il caso: Tizio proponeva opposizione al precetto notificatogli dal figlio Mevio, che assumeva di essere creditore della somma di Euro 107.250,00, a titolo di sorte capitale, per il mancato versamento, dal mese di dicembre 2006 al mese di dicembre 2020, dei ratei di mantenimento e delle spese accessorie allo stesso dovute in forza sentenza del Tribunale.
A fondamento dell'opposizione, Tizio eccepiva, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva del figlio, rilevando che il titolo posto a fondamento del precetto era costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, Tizio e Lucilla, svoltosi senza la partecipazione del figlio-odierno opposto, con cui erano stati confermati i provvedimenti adottati dal Presidente del Tribunale riguardo al contributo posto a carico di Tizio per il mantenimento dei figli nella misura complessiva di Euro 650.00 mensili, mediante versamento nelle mani della madre.
Le predette statuizioni non erano state mai modificate, né Mevio aveva avanzato richiesta di pagamento diretto in proprio favore del contributo di mantenimento, sicché l'unica titolare del credito era, a tutt'oggi, Lucilla.
Il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione, richiama i seguenti principi:
a) è accertato che la sentenza costituente titolo esecutivo posto a fondamento del precetto, è stata emessa dal Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale dei coniugi, Tizio e Lucilla, svoltosi senza la partecipazione del figlio Mevio;
b) per orientamento costante, la mancata richiesta, da parte del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento giustifica la legittimazione a riceverlo da parte del genitore con lui convivente, il quale anticipa le spese per il suo mantenimento e le programma d'accordo con lui, e, di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere;
c) qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non può avere l'effetto di autorizzare il debitore a versare l'assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che modifichi, su istanza di quest'ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione;
d) infatti, sebbene l'art. 337-septies cod. civ. come già il suo antecedente dell'art. 155-quinquies cod. civ. riconosca al figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente un diritto concorrente con quello del genitore convivente alla percezione dell'assegno di mantenimento che ne legittima la partecipazione al giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, nondimeno l'attribuzione della provvidenza direttamente a mani del figlio ne presuppone la domanda giudiziale e non viene perciò meno al principio della domanda di cui all'art. 99 cod. proc. civ.;
e) consegue che l'unico soggetto legittimato a ricevere il pagamento delle somme dovute da Tizio a titolo di mantenimento del figlio, è la madre, e che l'opposizione a precetto proposta da Tizio va accolta, dovendosi dichiarare l'insussistenza del diritto di Mevio a procedere ad esecuzione.