Obbligo di mantenimento dei genitori in favore dei figli maggiorenni: presupposti e limiti

Si segnala la sentenza del 27/04/2023 con cui il Tribunale di Campobasso si è pronunciato in merito all'obbligo di mantenimento dei genitori in favore dei figli maggiorenni e al concetto di indipendenza economica degli stessi idonea alla revoca dell'assegno.

Lunedi 8 Maggio 2023

Il caso: Tizio ricorreva al tribunale per la la revoca, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, dell'obbligo di versamento della somma di euro 400,00 mensili sul medesimo gravante quale contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne, Gaia, sul presupposto di una sufficiente autonomia e indipendenza economica da parte della figlia, visto che fin dall' agosto 2019 la stessa svolgeva attività lavorativa alle dipendenze della ditta Alfa e già in precedenza aveva svolto altri lavori seppur di natura occasionale.

Peraltro Tizio evidenziava che la figlia, ormai trentacinquenne, aveva conseguito il diploma di laurea e la specializzazione in "Lingua per la Comunicazione nell'Impresa e nelle Organizzazioni Internazionali" e pertanto aveva avuto l'opportunità di un 'idonea formazione e un'adeguata capacità lavorativa.

La figlia Gaia si costituiva e si opponeva alI'avversa richiesta rappresentando di non aver conseguito una piena autonomia cd indipendenza economica in quanto assunta con contratto a tempo determinato e percettrice di uno stipendio mensile appena sufficiente a far fronte alle ordinarie esigenze di vita.

Il tribunale, nell'accogliere il ricorso di Tizio, ribadisce i seguenti principi:

a) in punto di obbligo genitoriale al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, ha espresso il principio secondo cui il figlio divenuto maggiorenne non ha un diritto perenne al mantenimento da parte del genitore divorziato (o separato);

b) il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono fìnalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso;

c) peraltro il figlio divenuto maggiorenne che intenda ottenere il riconoscimento del predetto diritto ha l'onere di provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro;

d) in definitiva il diritto del fìglio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni; ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto l'ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato;

e) nel caso in esame, la convenuta da circa tre anni ormai, lavora come dipendente della ditta Alfa come addetta alle vendite estere, percependo un dignitoso stipendio mensile; al contempo, l'ingresso nel mondo del lavoro, avvenuto anni addietro ed i titoli di studio conseguiti, aprono ad a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti, cosÌ segnando la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore.

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