Mantenimento figli : quando può dirsi raggiunta l'indipendenza economica

A cura della Redazione.
Lunedi 27 Gennaio 2020

La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 1448 del 23 gennaio 2020 ha precisato quando il figlio può essere ritenuto economicamente autosufficiente così da escludere il contributo al suo mantenimento da parte del genitore.

Il caso: La Corte d'Appello confermava la decisione con cui il Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi A.D. e A.C., e aveva posto a carico dell'ex marito un assegno di mantenimento in favore sia della ex moglie che della figlia.

A.D. ricorre in Cassazione, contestando, per quel che qui interessa, la sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter c.c., 113 e 116 c.p.c., in riferimento al contributo disposto in favore della figlia, pari a 650 euro, oltre alle spese straordinarie; per il ricorrente la figlia, trasferitasi in altra città. avendo raggiunto l'indipendenza economica - la figlia aveva vinto una borsa di studio - non avrebbe più diritto al mantenimento.

Per la Suprema Corte il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile in quanto:

a) l'obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finchè il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica;

b) il raggiungimento di detta indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio, correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità sia per la modestia dell'introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità del beneficiario;

c) peraltro, la questione relativa al trasferimento della figlia attiene a fatti sopravvenuti, non deducibili in sede di legittimità.

Esito: Ricorso rigettato

Allegato:

Pagina generata in 0.039 secondi