Appello: quando il difensore ha diritto al compenso per la fase istruttoria?

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7343/2025 chiarisce in quali casi nel giudizio di appello il difensore ha diritto al riconoscimento del compenso spettante per la fase di trattazione/istruttoria.

Venerdi 18 Aprile 2025

Il caso: Con atto di opposizione ex art. 617 c.p.c. la Delta srl, quale terzo pignorato, conveniva in giudizio la Alfa srl al fine di sentire accertare la nullità ed illegittimità dell’ordinanza di assegnazione delle somme emessa nell'ambito del procedimento esecutivo presso terzi promosso dalla Alfa, atteso l’intervenuto fallimento della debitrice Beta srl, la violazione del disposto di cui all’art. 630 c.p.c. e la violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c.

La Alfa srl si costituiva contestando la domanda avversaria, della quale chiedeva il rigetto, con conferma della ordinanza impugnata.

Il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava l'ordinanza di assegnazione, e compensava integralmente le spese di lite.

La Delta srl proponeva appello, che veniva dichiarato inammissibile, con condanna della appellante al rimborso delle spese processuali in favore della società appellata Alfa srl.

La Delta srl ricorre in Cassazione, lamentando, per quel che qui interessa, violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 e delle relative tabelle allegate in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., perché il Giudice del secondo grado, pur nella totale assenza di una fase istruttoria e/o di trattazione, aveva liquidato le spese di lite, ponendole a carico della parte soccombente, comprendendo nella liquidazione - eseguita secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 - anche il compenso previsto per l’espletamento della “fase istruttoria e/o di trattazione, che in realtà non aveva avuto luogo nel giudizio di appello.

La Suprema Corte, nel ritenere fondata la censura, evidenzia che:

a) è costante l’affermazione di questa Corte, che la fase di trattazione si ha in ogni caso nel corso del processo ordinario di cognizione, anche se non vi sia un’udienza specificamente dedicata alla trattazione o all’istruzione della causa, in quanto la disamina dei documenti e in ogni caso la stessa verifica della posizione processuale delle parti dà luogo ad attività definita di trattazione;

b) l’eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l’indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell’importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione;

c) tuttavia, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l’effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall’art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un’udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione;

d) la suddetta voce di tariffa non può essere riconosciuta allorchè, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all’atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali

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