La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 10206 del 16 aprile 2021 si pronuncia in merito agli importi che devono essere liquidati all'avvocato a titolo di compenso per l'attività svolta qualora in sede di appello non abbia luogo la fase di istruttoria e di trattazione.
Mercoledi 21 Aprile 2021 |
Il caso: Tizia ha agiva in giudizio nei confronti della società Delta S.r.l. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla occupazione in via esclusiva, da parte di quest'ultima, di alcuni cespiti immobiliari di proprietà comune siti in Roma, oggetto di un giudizio di divisione.
II Tribunale di Roma rigettava sia la domanda principale di Tizia che le domande riconvenzionali della società, decisione che veniva confermata dalla Corte di appello in sede di gravame.
Tizia ricorre in Cassazione, lamentando, per quel che qui interessa, «Violazione o falsa applicazione dell'articolo 4 D.M. 55/2014 e delle relative tabelle allegate in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. »: la ricorrente deduce che la corte di appello, nel liquidare le spese del grado in favore della società appellata vittoriosa, ha riconosciuto anche quelle per l'espletamento della "fase istruttoria/trattazione", che in realtà non aveva avuto luogo nel giudizio appello.
La Cassazione, nel ritenere fondata la censura, rileva quanto segue:
a) la corte di appello ha liquidato in favore della società appellata vittoriosa in secondo grado un importo complessivo esattamente corrispondente ai valori medi dei parametri previsti (in relazione allo scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) per i giudizi davanti alla corte di appello, con riguardo a tutte le fasi del giudizio (fase di studio; fase introduttiva; fase istruttoria e di trattazione;fase decisionale);
b) però emerge dagli atti che la fase istruttoria e di trattazione non ha avuto luogo in secondo grado: come risulta dagli atti, lo svolgimento del giudizio di appello si è articolato unicamente nella prima udienza di trattazione, nella quale peraltro non risulta svolta nessuna delle attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero di quelle riconducibili alla previsione dell'art. 4, comma 5, lettera c) del D.M. n. 55 del 2014, nonché nella successiva udienza di precisazione delle conclusioni;
c) peraltro non è condivisibile la tesi della controricorrente, secondo cui nella specie dovrebbe ritenersi svolta anche la fase istruttoria, per essere stati prodotti documenti nuovi in appello, sia in allegato agli atti introduttivi che con gli scritti conclusionali: sul punto pertanto viene affermato il seguente principio di diritto:
“«ai fini della liquidazione delle spese processuali in base al D.M. n.55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori, e segnatamente la produzione di documenti, in occasione dello svolgimento di altre fasi processuali (quali la fase introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo alla liquidazione della relativa voce di tariffa unicamente nel caso in cui venga effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero nel caso in cui venga fissata una udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione abbia luogo esclusivamente e direttamente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza lo svolgimento di nessuna ulteriore attività, e ciò anche laddove vengano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero successivamente, con gli scritti conclusionali».