Documenti nuovi ammissibili in appello e criterio della indispensabilità

A cura della Redazione.
Lunedi 18 Maggio 2020

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8441 del 4 maggio 2020 torna ad occuparsi della questione dell'ammissibilità o meno di nuovi documenti in grado di appello, anche alla luce del criterio della indispensabilità.

Il caso: la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava la società T. s.p.a. a pagare all'INPS la somma di Euro 139.520,34 per contributi non pagati su contratti di formazione e lavoro con riferimento ai quali aveva indebitamente goduto di sgravi costituenti aiuti di Stato.

La società soccombente ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell'articolo 2697 c.c., articoli 115 e 421 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'inammissibilita' di un documento (nella specie, una nota informativa della Provincia di Roma) prodotta in appello a confutazione delle risultanze della CTU disposta in quel grado, e non aver conseguentemente tenuto conto delle risultanze del supplemento di perizia in cui l'importo dovuto veniva rideterminato nella minor somma di Euro 92.067,43.

Per la Suprema Corte la censura è fondata e, in merito alla produzione di nuovi documenti in appello, ribadisce quanto segue:

a) l'ammissibilita' di nuovi documenti prodotti in appello dev'essere vagliata sotto il profilo della rilevanza degli stessi in termini di indispensabilita' ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneita' dimostrativa in rapporto al thema probandum e avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo;

b)  nel caso di specie, la nota della Provincia appare manifestamente rilevante ai fini della decisione, in considerazione della sua idoneita' a diminuire l'importo dovuto dall'odierna ricorrente (cfr. le conclusioni del supplemento di perizia);

c)  la Corte territoriale, tenuto conto delle peculiarita' con cui il processo era stato celebrato in primo grado, ha errato nel ritenere l'inammissibilita' del documento; la sentenza impugnata pertanto, va cassata.

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