Il Tribunale di Verona con provvedimento del 28/01/2025 in tema di consulenza tecnica d'ufficio si pronuncia in merito alla applicabilità del principio di solidarietà al pagamento del relativo compenso anche quando una parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il caso: Tizio, in qualità di CTU, depositava istanza di liquidazione del compenso per l'attività svolta nell'ambito di un procedimento nel quale una parte era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale, dopo aver esaminato il contenuto della richiesta del CTU, ritiene congruo il compenso rispetto all'incarico e alle attività svolte e nel contempo evidenzia quanto segue:
a) l’onere del pagamento dell'importo liquidato importo va posto a carico delle parti in via tra loro solidale, in applicazione del principio generale più volte affermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente va posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza;
b) a tale conclusione non osta il disposto del comma 4, lett. a) bis, dell’art. 131 del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale risultante dalla modifica introdotta di recente dall’art. 6, lett. e) n.2 del d. lgs. 164/2024: tale intervento si è limitato ad adeguare la disciplina in tema di liquidazione del compenso del ctu nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla sentenza della Corte Costituzionale 217/2019, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’allora vigente terzo comma dell’art. 131, del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ora abrogato sempre dal d. lgs. 164/2024, nella parte in cui prevede (va) che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati fossero «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario, senza però influire sulla natura del rapporto tra le parti processuali e il ctu, che mantiene le caratteristiche sopra indicate anche nei processi in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
c) tale intervento si è limitato ad adeguare la disciplina in tema di liquidazione del compenso del ctu nei processi con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato alla sentenza della Corte Costituzionale 217/2019, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’allora vigente terzo comma dell’art. 131, del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ora abrogato sempre dal d. lgs. 164/2024, nella parte in cui prevede (va) che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati fossero «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall’erario, senza però influire sulla natura del rapporto tra le parti processuali e il ctu, che mantiene le caratteristiche sopra indicate anche nei processi in cui una parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
d) pertanto il ctu che abbia svolto il proprio incarico in un processo con parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può scegliere di soddisfarsi per l’intero nei confronti di una qualsiasi delle parti e, quindi, mediante il meccanismo della anticipazione se intendesse soddisfarsi in tutto o in parte nei confronti dello Stato che in caso di pagamento dell’intero importo liquidato avrà possibilità di rivalsa verso la parte abbiente ai sensi dell’art. 1299 c.c.;