L'aggravante dell’aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza:presupposti

A cura della Redazione.

Ai fini dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza, per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

Venerdi 18 Aprile 2025

Tale principio è stato espresso dalla Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10000/2025.

Il caso: La Corte di appello di Bologna confermava la declaratoria di responsabilità di Tizio in ordine al contestato reato di guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti di aver commesso il fatto durante i primi tre anni dal conseguimento della patente e provocando un incidente stradale, consistito nel perdere il controllo del mezzo che imboccava un vialetto pedonale all'interno di un parcheggio, entrando in collisione con altre autovetture in sosta, un lampione e le mura esterne del caseggiato.

Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, lamentando, in particolare, violazione di legge nella parte in cui assume che l'aggravante di aver provocato un incidente stradale sia applicabile laddove il sinistro sia avvenuto in area privata condominiale, in ragione della mancanza di forme effettive di materiale delimitazione degli accessi.

Per la Cassazione il ricorso è infondato:

a) la circostanza che l'incidente si sia verificato in un'area condominiale non esclude che l'aggravante di aver provocato un incidente stradale sia applicabile al caso di specie, trattandosi pur sempre di incidente verificatosi in una strada facente parte di un'area condominiale destinata al transito di veicoli motorizzati, che, in quanto tale, non può considerarsi esente dal rispetto della disciplina del codice della strada, le cui norme trovano diretta applicazione in ogni contesto di uso pubblico della viabilità, in quanto caratterizzato dalla circolazione di un numero indeterminato di veicoli e persone;

b) le norme del vigente codice della strada sono poste principalmente a tutela della sicurezza e della salute delle persone nella circolazione stradale (art. 1, comma 1), per cui le stesse devono, in ogni caso, trovare applicazione nella regolamentazione della circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade (art. 1, comma 2), fra cui non possono che rientrare anche quelle poste a servizio di edifici condominiali e destinate alla pubblica circolazione;

c) è pacifico che, ai fini dell'aggravante in esame, per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli.

Allegato:

Pagina generata in 0.003 secondi