Cassazione: diritto all' assegno di divorzio e irrilevanza della colpa del coniuge richiedente

Giovedi 18 Luglio 2013

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte riguarda il ricorso promosso da un ex marito, il quale nel giudizio di divorzio viene condannato dalla Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, avverso la quale la donna aveva proposto impugnazione, a corrispondere un assegno di € 500,00 all'ex moglie, priva di una stabile occupazione e con precedenti penali per reati di natura patrimoniale.
L'ex marito propone ricorso per cassazione, ritenendo la sentenza di secondo grado errata per una serie di motivi, e in particolare per non aver il giudice di appello tenuto conto che la condizione economica della donna era comunque imputabile alla sua condotta colposa, circostanza, a detta del ricorrente, che avrebbe dovuto indurre la Corte ad escludere il diritto all'assegno.
Senza addentrarsi nell'analisi degli altri motivi di impugnazione, in questa sede preme evidenziare i punti salienti della sentenza n. 16597 del 03/07/2013 della Suprema Corte, che, nel rigettare il ricorso dell'ex marito, ha modo di precisare concetti e principi, in parte già espressi in precedenti pronunce:

 

1) In primo luogo, si ribadisce la natura assistenziale dell'assegno di divorzio, e in tale ottica il riconoscimento del diritto all'assegno presuppone la inadeguatezza dei mezzi a disposizione del richiedente e l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive;

 

2) La predetta inadeguatezza deve essere altresì intesa come insufficienza delle sostanze e dei redditi di cui il richiedente dispone ad assicurargli la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso , anche sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (vedi anche Cass. Sez. I 12/02/2013 n. 3398);

 

3) Una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio, la relativa quantificazione deve essere rapportata a diversi criteri, quali la durata del matrimonio, le condizioni dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, il reddito di entrambi (vedi anche Cass. Sez. I 12/07/2007 n. 15611);

 

4) Quanto poi, alla condotta dissennata della richiedente che colpevolmente avrebbe determinato la propria inadeguatezza economica, la Corte puntualizza che ai fini dell'attribuzione dell'assegno, non è necessaria un'indagine in merito all'imputabilità delle circostanze che hanno condotto il richiedente al presente stato di ristrettezza economica, ma ciò che deve essere valutata è l'attuale sua capacità di procurarsi ulteriori risorse: alla strega di tale principio, anche i precedenti penali dell'istante assumono rilievo non come elemento di valutazione della condotta pregressa, ma come fattori che oggettivamente hanno impedito e impediscono alla richiedente di spiegare pienamente la propria capacità lavorativa, con conseguente suo diritto all'assegno a carico dell'ex marito.

 

Testo integrale della sentenza.

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