Tributario: nulla la notifica dell'appello presso il difensore non domiciliatario.

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 22909 del 21 ottobre 2020 si pronuncia in merito alla validità o meno di una notifica di un appello effettuata presso il difensore di primo grado non domiciliatario.

Venerdi 23 Ottobre 2020

Il caso: A.L. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Catania, che, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, respingeva il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2000.

Il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 16, 17, 20 e 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per inesistenza della relativa notifica, effettuata al difensore non domiciliatario nel giudizio di primo grado e, dunque, a soggetto estraneo al giudizio di primo grado.

Per la Corte il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi:

a) dall'esame degli atti si evince che l'atto di appello dell'ufficio è stato notificato presso il dott. A.G. difensore del contribuente nel giudizio di primo grado, benché presso lo stesso non fosse stato eletto domicilio - eletto presso lo studio legale C. - e a ciò aveva fatto seguito lo svolgimento del giudizio di secondo grado nella sua contumacia;

b) in tema di contenzioso tributario, la notifica dell'appello, cui si applica l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, avente carattere di specialità rispetto all'art. 330 c.p.c., va effettuata, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio, con la conseguenza che è nulla (e non inesistente) ove eseguita presso il procuratore costituito in primo grado ma non domiciliatario.

Esito: cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo ormai l'impugnazione pervenuta a conoscenza dell'appellato, è sufficiente la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c.

Allegato:

Pagina generata in 0.007 secondi