Con l’ordinanza n. 22432/2020, pubblicata il 16 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese in pendenza di giudizi da questa promossi.
Venerdi 23 Ottobre 2020 |
IL CASO: Un banca veniva convenuta in giudizio da una società cliente la quale chiedeva al Tribunale che venisse dichiarata la nullità di un contratto di conto corrente relativamente alle clausole che riguardavano gli interessi con rimando al tasso di mercato, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e la clausola di massimo scoperto.
Le domande venivano accolte dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dall’istituto bancario. Avverso la sentenza della Corte di Appello, l’istituto bancario interponeva ricorso per Cassazione deducendo la nullità della sentenza di primo grado e del giudizio di secondo grado in quanto nelle more la società attrice si era cancellata dal registro delle imprese e si era estinta ai sensi del secondo comma dell’articolo 2495 del codice civile. Inoltre la ricorrente deduceva la violazione e/o la falsa applicazione del suddetto articolo e degli articoli 75,110 e 300 c.p.c., in quanto il principio di successione dei soci nei rapporti attivi pendenti alla data della cancellazione della società riguarda esclusivamente i diritti già certi in via definitiva e non opera relativamente ai pretesi crediti che al momento della cancellazione sono ancora controversi e incerti. Pertanto, in questi casi, secondo la ricorrente opera la presunzione di rinuncia a favore di una più rapida conclusione del procedimento di estinzione.
Nel giudizio di cassazione resisteva con controricorso il socio della società estinta.
LA DECISIONE: Il ricorso della banca è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale nel rigettarlo ha ribadito i seguenti principi di diritto:
1. con l’entrata in vigore della riforma del diritto societario (d.lgs. n. 6 del 2003), la cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta il venir meno di ogni rapporto giuridico ad essa facente capo;
2. con la cancellazione dal registro delle imprese si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l'obbligazione della società non si estingue (l’estinzione sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale) ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo;
c) inoltre, la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 della legge fallimentare;
3. nel caso in cui l'estinzione si verifica nel corso di un giudizio non ancora concluso nel quale la società cancellata è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.;
4. nel caso in cui l'evento non sia data comunicazione nel rispetto delle modalità previste dalla legge o si sia verificato quando non sarebbe più stato possibile farlo constare, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso;
5. il principio che regola l’estinzione della società deve essere contemperato con la regola dell'ultrattività del mandato professionale alla lite in capo al difensore;
6. l’estinzione di una società per effetto della cancellazione dal registro delle imprese intervenuta nel corso di un giudizio dalla stessa promosso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata con il suddetto giudizio, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare;
7. l’eventuale rinuncia tacita deve, in ogni caso, essere oggetto di accertamento nel giudizio di merito. Cosa che nel caso esaminato non era avvenuta. Da qui il rigetto del ricorso.