La partecipazione agli oneri condominiali non è necessariamente legata alla contitolarità del bene.

A cura della Redazione.

Tutti i condomini devono contribuire alle spese di manutenzione dell'albero ornamentale anche se questo insiste sulla proprietà esclusiva di un solo condomino.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22573 del 16 ottobre 2020.

Giovedi 22 Ottobre 2020

Il caso: L.T. agiva per la condanna del Condominio nel quale abitava al pagamento della somma di C 5.820,00, in conseguenza delle spese sostenute e da sostenere per l'abbattimento ed il reimpianto di tre alberi siti nel giardino di sua proprietà esclusiva assumendo che gli alberi svolgessero una funzione ornamentale per l'intero edificio.

Il Tribunale respingeva la domanda, reputando indimostrata la funzione ornamentale degli alberi.

L.T. proponeva appello, che la Corte territoriale, accoglieva soltanto con riguardo alla quantificazione delle spese processuali liquidate in primo grado, osservando, quanto al merito, che gli alberi di alto fusto presenti nel giardino dell'appellante, pur concorrendo all'aspetto estetico dell'edificio, restavano di sua proprietà esclusiva, sicché le spese per l'abbattimento e la sostituzione degli stessi dovevano porsi a carico esclusiva della proprietaria del giardino.

L.T. ricorre in Cassazione, denunciando l'omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quanto all'atto d'obbligo imposto dal Comune di Roma al costruttore del fabbricato quale condizione per il rilascio della concessione edilizia, inerente proprio alla presenza di un congruo numero di alberature da mettere a dimora, anche ai fini del rispetto del vincolo ambientale sussistente nella zona ricadente nel parco dell'Appia Antica; pertanto, per la ricorrente, gli alberi esistenti nel di lei giardino si dovrebbero intendere ineliminabili ai fini del decoro architettonico dell'intero complesso edilizio, stante il vincolo pubblicistico derivante dalla condizione imposta dal Comune.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato, rilevando che:

a) il fondamento della partecipazione agli oneri condominiali, ai sensi degli artt. 1123 e ss. c.c., non è necessariamente correlato alla contitolarità della res, spesso piuttosto derivando dalla utilitas che essa arreca alle singole unità immobiliari, indipendentemente dal regime di proprietà;

b) con riguardo all'atto d'obbligo imposto dal Comune, si evidenzia che, non potendosi qualificare come contratto a favore di terzi, ai sensi dell'art. 1411 c.c., i privati acquirenti dell'immobile edificato non hanno alcuna possibilità di rivendicare diritti sulla base di esso, né, quindi, di agire per il suo adempimento, salva l'ipotesi che detto obbligo sia stato trasfuso in una disciplina negoziale al momento del trasferimento delle singole unità immobiliari;

c) tuttavia, nel caso in cui il beneficiario dell'originario atto di assenso edificatorio si sia, con atto d'obbligo allegato alla concessione edilizia, impegnato, nei confronti della p.a., a non modificare la destinazione d'uso del bene in precedenza assentito, le prescrizioni contenute nella concessione edilizia costituiscono un vincolo permanente, che non è consentito ai privati di rimuovere o modificare;

d) pertanto, ove gli alberi rientranti nella proprietà della ricorrente, in forza del vincolo di destinazione, arrechino ai condomini l'utilità di elemento ornamentale, essi possono concorrere a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell'edificio, che è bene comune tutelato dalla legge, con la conseguenza che tutti i partecipanti al condominio sarebbero obbligati a contribuire alle spese per l'abbattimento ed il reimpianto, in quanto funzionali alla conservazione di tale decoro

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